Valutazione dei rischi. Dall’Europa un metodo per le piccole imprese

E’ il sistema OIRA – Online Interactive Risk Assessment l’ultima novità in tema di valutazione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro e si propone come sistema adatto alle piccole e piccolissime imprese. Si tratta di un prodotto on line realizzato dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro reperibile all’indirizzo https://oiraproject.eu/it/oira-tools. Un sistema snello e di facile utilizzo che parte dall’idea di gestire su un portale multiutente specificatamente dedicato le valutazioni dei rischi.

La prima applicazione italiana per questo metodo è dedicata agli uffici ed è applicabile in forza del DM Lavoro n° 61 del 23/5/2018.

Per avere un’idea migliore di quali sono le novità occorre fare un passo indietro e vedere in quale contesto di obblighi si colloca questo decreto.

L’obbligo di valutare i rischi è in Italia particolarmente articolato e grava sul datore di lavoro in forza degli articoli 17 e 28 del D.Lgs 81/08. Lo stesso obbligo era previsto precedentemente dall’art. 4 del D.Lgs 626/94 e fin dalle prime battute dell’applicazione di queste norme è stato chiaro che questo processo risultava particolarmente difficile per le piccole e piccolissime imprese. Così dagli anni ’90 fu introdotta la cosiddetta “autocertificazione”; la possibilità per aziende fino a 10 dipendenti di non documentare la valutazione dei rischi ma di attestarne l’effettuazione mediante un’autodichiarazione. Tale semplificazione fu confermata in prima battuta dal D.Lgs 81/08 con un termine che, dopo varie proroghe, è arrivato a metà del 2013. A giugno di quell’anno entrava infatti in vigore il Decreto 31/11/2012 sulle “procedure standardizzate”; con quest’ultimo provvedimento andava in pensione l’autocertificazione e le piccole e piccolissime imprese (fino a 10 lavoratori, 50 nei casi più semplici) potevano avvalersi di un criterio semplificato per snellire il processo valutativo. In verità il decreto sulle procedure standardizzate riceveva parecchi consensi ma altrettante critiche per il fatto che le semplificazioni introdotte non riuscivano a garantire uno strumento snello e di facile fruizione.

Fino a inizio del 2018 il datore di lavoro cui questi provvedimenti sono applicabili poteva scegliere se effettuare una valutazione del rischio “classica” (il cui metodo e a discrezione del datore di lavoro) o ricorrere alle procedure standardizzate introdotte con le citate modifiche dell’art. 29 del D.Lgs 81/08.

A complicare ulteriormente il quadro arriva quindi l’oggetto di questo testo. Con il Decreto 16/2018 si dà attuazione alla previsione dell’art. 29 comma 6 quater e si introduce la possibilità di utilizzare il tool OIRA per la valutazione del rischio negli uffici. E’ importante specificare che i limiti dimensionali delle procedura standardizzate non sono applicabili in questo caso e che il nuovo sistema si applica alle piccole e medie imprese (fino a 250 lavoratori effettivi o 50 Milioni di fatturato) in forza dell’art. 1 del citato decreto.

La redazione di una valutazione dei rischi con il sistema OIRA prevede i seguenti passaggi:

  • ci si registra presso il portale;
  • si compila l’anagrafica del progetto;
  • si passano in rassegna i rischi applicabili compilando le check list;
  • si crea un report editabile;
  • si apportano modifiche al report per perfezionarlo e renderlo fruibile.

Gli autori del tool hanno dovuto faticare non poco per applicare il criterio di lavoro nazionale all’impostazione generale del sistema di matrice europea. Nel nostro ordinamento l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che dovesse venire e conoscenza di un reato è tenuto alla sua segnalazione con tutto ciò che ne consegue. Riportare il non rispetto di un obbligo di salute e sicurezza sul lavoro in un documento ufficiale, quale è quello di valutazione dei rischi, equivale quindi a un’autodenuncia nei confronti di chi lo legge. Il tool generale non prevede questo tipo di limitazione e quindi permette che l’utente che compili la sua valutazione possa verbalizzare il non rispetto di norme elementari quali la certificazione di un impianto elettrico o la mancata erogazione di formazione obbligatoria così come avviene nei pacchetti licenziati per gli altri paesi.

Per questo motivo la versione italiana è stata “forzata” impostando le domande delle check list in modo da ritenere che l’obbligo in verifica sia sempre e comunque assolto. Un esempio può aiutare a comprendere meglio:

  • la formazione ai lavoratori è stata erogata?” è un punto di verifica la cui risposta negativa comporta un reato prevenzionale;
  • in aggiunta all’erogazione della formazione obbligatoria intendi garantire le conoscenze adeguate ai lavoratori con altri metodi?” è una domanda la cui risposta “no” lascia intendere che almeno l’obbligo cogente sia rispettato.

Questo accorgimento ha quindi permesso di superare la cosiddetta questione dell’autodenuncia ma ha comportato un altro problema che, a detta degli autori, sarebbe in via di risoluzione.

Il programma di miglioramento previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/08 dovrebbe infatti prevedere misure che vanno oltre il mero rispetto della normativa: il tool attualmente on line prevede la sola presa d’atto dell’attuazione di misure cogenti. Questo accade perché la forzatura del sistema sopra descritta ha portato ad accomunare le mancanze di legge alla loro attuazione; si è quindi creata una confusione che potrà essere superata solo con accorgimenti informatici specifici per la versione italiana o comunque appositamente progettati.

Di fatto il tool a oggi non riesce a garantire una copertura completa degli obblighi se non a seguito di ulteriori modifiche da fare on line o direttamente sul report finale:

  • alcuni rischi particolarmente difficili da trattare con la formula a check list non sono presenti (per esempio le scariche atmosferiche);
  • alcuni rischi vanno trattati considerando norme locali e la logica a check list ne rende difficile la valutazione (per esempio il rischio sismico, particolarmente importante in Italia);
  • molti rischi vanno aggiunti perché troppo particolari rispetto al settore produttivo esaminato (per esempio il lavoro all’estero);
  • alcuni rischi richiedono valutazioni aggiuntive e specifiche rispetto alla verifica a risposta multipla e la check list rischia di essere insufficiente (per esempio il rumore, il rischio chimico ecc.).

Si tratta in definitiva di un primo passo che andrà adattato e modificato in modo da renderlo sempre più fruibile e adatto alle realtà interessate. Le differenze di approccio tra i diversi paesi non sono infatti trascurabili e questo appare tanto più stupefacente se si considera che le direttive di riferimento sono le stesse per i paesi membri.

Al tempo stesso l’esigenza di razionalizzazione per il processo di valutazione dei rischi è molto sentita e prodotti come questo vanno nella direzione di razionalizzazione che appare inevitabile.

Si tratta quindi del primo passo di un processo che potrebbe trovare ampia applicazione anche in altri settori produttivi e che andrà fattivamente supportato affinché non rimanga nel cassetto e migliori sempre di più con le sue periodiche revisioni.

A cura di: Stefano Massera

Profilo Autore

Laureato in geologia. Si occupa da oltre 25 anni di igiene del lavoro.
Autore di numerose pubblicazioni e testi in materia, è uno degli estensori del D.Lgs 81/08.
Svolge la sua attività come consulente e docente presso imprese nazionali e multinazionali, particolarmente nel campo della valutazione dei rischi e dell’igiene industriale.
Opera anche come professionista presso la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione della Direzione Generale dell’INAIL.

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