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Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG): normativa e funzioni del Tecnico della Prevenzione

Nel contesto normativo italiano, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) hanno una rilevanza sociale e legislativa davvero centrale. Nella sfera lavorativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, il tecnico della prevenzione UPG si occupa di:

  • indagini di infortuni;
  • indagini per malattie professionali;
  • vigilanza all’interno dei luoghi di lavoro;
  • escutere a SIT (sommarie informazioni testimoniali – art.351 C.P.P);
  • effettuare sequestri, di tipo:
    – probatorio (previsto dall’art. 354, comma 2 c.p.p.)
    – preventivo (previsto dall’art. 321 c.p.p.).

In entrambi i casi, i verbali di sequestro verranno trasmessi con urgenza (al massimo entro 48 ore) al P.M./GIP che deciderà se convalidare o meno il sequestro proposto.

Secondo l’articolo 13 del D.lgs. 81/2008 la vigilanza spetta ai seguenti enti:

  1. Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Azienda Sanitaria Locale);
  2. Ispettorato Territoriale del Lavoro (Ministero del Lavoro);
  3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  4. Nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco la vigilanza sull’applicazione della normativa in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni (articolo 13, comma 1-bis).

Altri soggetti ed enti che possono venirne a conoscenza sono i carabinieri, guardia di finanza, guardia provinciale, vigili urbani e altre figure che, venuti a conoscenza di un reato, ne danno comunicazione alla Procura della Repubblica (art 347 c.p.p.) competente per il territorio e che, a loro volta, comunicano la notizia di reato agli organi di vigilanza per la specifica competenza e/o delegati. È una posizione soggettiva di chi appartiene alle forze dell’ordine e svolge attività investigativa per conto di un magistrato.

Aspetti normativi

Come già specificato precedentemente, a questa figura afferiscono più funzioni che toccano diversi ambiti di molteplici materie. L’analisi del contesto normativo di nostra competenza, ovvero quello sanitario, coinvolge principalmente le seguenti disposizioni:

  • Codice di procedura penale, artt. 55 – 57;
  • DM 58/97 – Individuazione della figura professionale del tecnico della prevenzione;
  • Legge 833/78, art.21 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

La norma che definisce la figura dell’ufficiale di polizia giudiziaria e della polizia giudiziaria è l’art. 57 del c.p.p., secondo la quale (dopo un lungo elenco di varie figure che verranno in seguito definite) “sono UPG nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, coloro ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.

Art. 55 CPP – Funzioni della Polizia Giudiziaria

  1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale [347357 c.p.p.].
  2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131, 370c.p.p.; att. 77] dall’autorità giudiziaria (1).
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 57 CPP – Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria

  1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

[…]

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

[…]

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

Dall’analisi normativa del codice di procedura penale, nel terzo ed ultimo comma dell’articolo sopra citato, è presente la disposizione che attribuisce ai Tecnici della Prevenzione, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Tale attribuzione è ripresa nel D.M. 58/97, specifico per la figura del TDP, in quanto prevede all’articolo 1, comma 2, che “Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; quindi risulta evidente che il TDP, al contrario delle figure di cui al 1° comma dell’art. 57 C.P.P., non ha per definizione, nella propria figura professionale, la qualifica di U.P.G., in modo inscindibile, perenne.

A questa figura vengono posti dei veti, delle limitazioni, prima fra tutte la “temporaneità giornaliera”, rivestita solamente durante l’espletamento dell’attività propria del servizio cui è assegnato. La qualifica di UPG quindi ha valore legale solamente quando il tecnico sia effettivamente all’interno dell’orario di lavoro, per cessare una volta terminato il turno giornaliero previsto (compreso ovviamente il lavoro in reperibilità o in orario straordinario)

Dopo questa premessa generale, spostiamo l’attenzione al ruolo strettamente sanitario dell’Ufficiale di P.G.

Bisogna ricordare che il Tdp può essere ufficiale di P.G. solo nel caso in cui quest’ultimo svolga la sua attività professionale in regime di dipendenza presso il servizio sanitario nazionale (DM. 58/97) va da sé che non può esserlo nel lavoro privato. Molte delle sopracitate competenze sono attualmente attribuite alle aziende sanitarie ai sensi della L. 23.12.1978 n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”) con cui sono state attribuite alla competenza delle Asl le funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro insieme con le altre funzioni di polizia amministrativa da svolgersi nei diversi settori di sua pertinenza (SPAL, SIAN, SISP).

Art. 21 – “Organizzazione dei servizi di prevenzione”

(…) In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al Prefetto stabilire (…) quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale (…) assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Questione nata in questi anni, in taluni casi ancora in atto, è la competenza per nominare i tecnici UPG. Anche nell’ambito della disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande (SIAN) nonché tutela della salute pubblica (SISP) è espressamente previsto che le persone che le esercitano abbiano riconosciuta tale qualifica (in entrambi i casi rilasciata dalla Regione/Asl di appartenenza).

Il Consiglio di Stato – nella sentenza n. 30 del 10.1.2005 – ha ritenuto tutt’ora vigente la competenza esclusiva del Prefetto a rilasciare la qualifica di UPG, negando la possibilità che essa possa essere validamente esercitata dagli organi della Asl. Si ritiene, se pure in assenza di una chiara ed univoca disposizione normativa, che la competenza della Asl possa attualmente ritenersi riconosciuta per tutte le fattispecie rientranti nelle materie di propria competenza e sopra citate, concretizzandosi peraltro nella sola facoltà di proporre al Prefetto il conferimento della qualifica ai sensi dell’art. 21 della L. 833/78, sul presupposto che spetti alla medesima ASL, quale soggetto richiedente l’attribuzione della qualifica, la verifica in ordine alle capacità professionali del dipendente e al possesso dei requisiti generali e specifici presupposti per l’emanazione dell’atto finale di competenza in ogni caso del Prefetto.

Quindi è l’Asl che “dovrà proporre” al Prefetto di nominare taluni operatori alla qualifica di ufficiale di P.G. Va ricordato, come i giudici della Corte di Cassazione hanno ben evidenziato, che un’Amministrazione Pubblica (ASL nella fattispecie) non può “limitarsi” a togliere l’indennità di Polizia Giudiziaria a un Tecnico della prevenzione senza adottare un atto formale o semplicemente comunicando oralmente la decisione presa; quindi il provvedimento di revoca della nomina (di origine prefettizia) deve essere formalizzato per iscritto, motivato concretamente e deve essere fatto pervenire al diretto interessato. Inoltre, a seguito della nomina ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria, seguirà in busta paga l’aggiunta di una specifica indennità mensile contrattuale che verrà meno nel caso la nomina venisse revocata.

In conclusione si riporta la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 50352/2016) che conferma la legittimità del conferimento della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria al personale delle Agenzie ambientali preposto ad attività di vigilanza e controllo. Nella fattispecie, il personale Arpa esplicava le funzioni di P.G. senza essere investito formalmente dalla nomina prefettizia. La sentenza della Corte di Cassazione ricostruisce il quadro delle fonti normative a partire dal dato testuale dell’art. 57, terzo comma, c.p.p., seguito dall’articolo 55 c.p.p. (“prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”). La disposizione, riferita alla sola sicurezza sul lavoro, deve essere coordinata con il successivo D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), che trasferisce alle Agenzie ambientali regionali e provinciali il personale delle unità sanitarie locali, traslandone il regime alle “attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale” (art. 3).

 

Riferimenti

http://www.questionegiustizia.it/doc/Cassazione-sentenza-50352-2016.pdf

http://www.laricchiuta.it/wp-content/uploads/2017/07/Cassazione-penale-2017-50352.pdf

 

Articolo a cura di Pasquale Bernardo

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Pasquale Bernardo

Sono laureato in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso l’Università “Sapienza” di Roma e laureando in “Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione” presso l’Università di Campobasso. Ho lavorato inizialmente nel mondo privato occupandomi di documentazione cantieristica (redazione di P.O.S., sopralluoghi in cantiere) e sicurezza nei luoghi di lavoro in generale. Sono un soggetto formatore secondo il D.M. 06/03/2013, quindi ho tenuto docenze prevalentemente per corsi della parte generale e specifica rischio basso/medio (art. 37 dlgs.81.08). Attualmente sono un tecnico della Prevenzione presso ATS Val Padana (Agenzia Tutela della Salute) sede di Mantova - servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, ove mi occupo principalmente di vigilanza, ispezioni in cantiere e indagini infortunio.

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