Un importante ambito della sicurezza della circolazione stradale è quello dell’infortunistica stradale.
In particolare, la legge 23 marzo 2016, n. 41, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato, e cioè l’omicidio stradale.
La sua regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589-bis del codice penale, il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili all’omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori.
La legge n. 41/2016 ha operato anche una riforma delle c.d. lesioni stradali, riscrivendo il testo dell’articolo 590-bis del codice penale.
Art. 590-bis. (stralcio)
Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Come è noto, l’articolo 582, codice penale, comma 2, definisce la lesione lieve:
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
L’articolo 583, codice penale, invece, definisce le lesioni personali gravi e gravissime.
La lesione personale è grave:
La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:
L’articolo 590-bis, codice penale, risulta attualmente perseguibile d’ufficio, in assenza di diversa indicazione del Legislatore, peraltro sollecitata, recentemente, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2020, con la quale è stato precisato che:
Inoltre, a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima.
Rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis cod. pen.
In caso di sinistro stradale, con conseguenti lesioni personali, si applica il disposto dell’articolo 365, codice penale: il medico del Pronto Soccorso ha l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria, anche tramite la polizia giudiziaria, nella situazione in cui presti la propria assistenza od operi in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio.
Per cui, nel caso di violazione dell’articolo 590-bis, codice penale, in quanto reato perseguibile d’ufficio, è applicabile il disposto di cui all’articolo 365, codice penale
Art. 365, codice penale
Omissione di referto.
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il medico ha l’obbligo di referto, se prolunga oltre i quaranta giorni una malattia dovuta a incidente stradale: in tema di reati contro l’attività giudiziaria, l’obbligo di referto non è riferibile solo alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio, appresa originariamente, ma anche in caso di sopravvenuto regime di procedibilità, in quanto rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo sorge in capo al medico che ha rilasciato il certificato con cui si supera la prognosi di giorni quaranta, venendo in rilievo un reato diverso perseguibile d’ufficio e un adempimento funzionale al rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 2 novembre 2020, n. 30456.
Il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell’amministrazione della giustizia attraverso l’invio all’Autorità Giudiziaria competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale, è ravvisabile con riguardo ad una condotta omissiva, che risulta apprezzabile nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte ad un caso che può presentare i connotati di un reato perseguibile d’ufficio, dovendosi inoltre valutare se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere in termini di astratta possibilità la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto.
Deve ritenersi che non abbia valore assorbente, tale da esonerare dall’obbligo sopravvenuto di referto, il primo approccio con una notizia di reato non qualificata, ma rilevi il fatto che la prestazione sanitaria, non implicante l’assunzione della veste di pubblico ufficiale, abbia posto l’esercente la relativa professione in grado di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale a quel punto da imporre la redazione del referto.
Considerando quanto osservato in ordine alla natura del reato e alla finalità dell’incriminazione, va infatti rimarcato come in quel momento sorga l’obbligo di porre l’Autorità Giudiziaria in condizione di svolgere indagini in vista dell’eventuale esercizio dell’azione penale, essendo inconferente che la persona offesa possa denunciare il fatto o che eventuali verifiche possano essere effettuate dalla P.G. ed essendo altresì inconferenti ulteriori accertamenti riguardanti l’effettiva consistenza delle lesioni.
Nel caso in cui, quindi, al primo referto rilasciato dal Pronto Soccorso, nell’immediatezza del fatto, da cui risulti una prognosi inferiore ai quaranta giorni, segua un ulteriore referto medico rilasciato da altro e diverso medico, conseguente, sempre, ai postumi del sinistro stradale, e da cui risulti una prognosi, che sommata a quella precedente, superi i quaranta giorni, quest’ultimo medico ha l’obbligo di referto, di cui all’articolo 365, codice penale.
Articolo a cura di Marco Massavelli
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