Segreto di Stato e classifiche di segretezza. Profili giuridici (Parte I)

La necessità di tutelare informazioni di particolare rilevanza ha sempre rappresentato una necessità fondamentale per uno Stato. Ciò, nella consapevolezza che il patrimonio informativo rappresenta lo strumento più importante per impostare strategie di natura difensiva (ma anche offensiva) a livello strategico, operativo e tattico, nell’ambito di ogni strumento di potere. Per questo motivo va protetto in modo rigoroso e adeguato.

A tale scopo l’ordinamento giuridico contribuisce con una serie di strumenti identificabili nel segreto di Stato e nelle classifiche di segretezza.

Uno dei principali banchi di prova delle moderne democrazie è costituito dall’approccio tenuto nei confronti di uno strumento molto controverso ma nello stesso tempo di particolare importanza per la sicurezza di una nazione e cioè il segreto di Stato. Considerato per lungo tempo come mezzo appannaggio esclusivo del governo in carica che lo poteva utilizzare per il perseguimento dei propri fini e per impedire la conoscenza di determinate attività alla magistratura, anche in considerazione di un retaggio culturale proveniente dal periodo fascista, gli arcana imperii hanno subìto nel tempo una ristrutturazione e una rivalutazione che, soprattutto con il passaggio dalla legge n.801/77 alla legge n.124/2007, ha consentito di rendere meno nebbiosa e più trasparente la materia del segreto, disciplinando in maniera più precisa i vari aspetti sia sostanziali che processuali. L’art. 1 della Costituzione Italiana stabilisce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. In questa disposizione è rinvenibile, in via indiretta, il collegamento ad uno dei principali diritti che devono essere garantiti nelle moderne democrazie, vale a dire il diritto affinché l’informazione sia libera e circolare. Tale diritto può assumere diverse accezioni, ma nel senso della materia qui trattata viene considerato come diritto ad essere informati.

Questo risulta essere un principio base caratterizzante i moderni Stati democratici. Principio che invece non è rinvenibile nei regimi autoritari o totalitari dove si ritiene che la segretezza e la mancata conoscenza da parte del popolo delle attività istituzionali sia maggiormente funzionale al buon governo.

Tuttavia, nonostante il diritto all’informazione soddisfi l’esigenza di trasparenza e pubblicità, e rappresenti un indicatore del livello di democrazia all’interno di una società, sussistono delle ipotesi in cui nella sfera pubblica la pubblicità non può essere realizzata, comportando cosi il divieto di accesso a determinati documenti. Tale restrizione del diritto all’informazione può trovare legittimità in uno stato democratico solo quando il segreto sia posto a garanzia di un prevalente interesse costituzionalmente protetto in modo tale che, se dall’esito di un giudizio di bilanciamento risulti che l’interesse suscettibile di essere danneggiato dalla sua rivelazione sia preminente rispetto ad altro interesse, anch’esso costituzionalmente garantito, la mancata accessibilità alla conoscenza dell’interesse in questione non sarebbe in contrasto con i principi della Costituzione. Esistono infatti alcuni atti, documenti, o comportamenti che richiedono un elevato grado di segretezza in quanto la loro divulgazione provocherebbe la messa in pericolo di quello Stato democratico che si intende proteggere.

In un contesto così delicato, di fondamentale importanza è la necessità di individuare i principi e gli interessi costituzionalmente protetti, sottesi alla possibilità di utilizzare lo strumento del segreto di Stato. La legittimità del segreto di Stato è stata individuata nella difesa della sicurezza esterna e interna della Stato, intese come garanzia e difesa, sul piano militare, dell’integrità territoriale dello Stato e tutela dell’ordinamento democratico e delle istituzioni repubblicane da atti eversivi o terroristici. Interessi questi che si rinvengono nei due articoli della costituzione a ciò dedicati, e cioè l’art. 52 relativo alla difesa della Patria e l’art.54 relativo al dovere di fedeltà alla Repubblica.

La legge n. 124/2007 di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, dedica il capo V (artt.39 – 42) al segreto di Stato, optando quindi, come già precedentemente fatto nella legge n.801/77, per inserire la normativa del segreto nella legge di riforma dei servizi di intelligence, confermando l’inevitabile collegamento tra le due discipline.

L’art. 39 c.1 della legge stabilisce che: “Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato”.

Gli interessi tutelati, identificati come categorie logiche, sono individuati nella integrità della Repubblica, nella difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, nell’indipendenza dello Stato e nella preparazione e difesa militare dello Stato.

Il legislatore del 2007 nel redigere l’art. 39 si è spinto oltre il confine tracciato dalla precedente normativa e ha cercato di disciplinare in maniera più puntuale vari aspetti sostanziali che erano rimasti fino a quel momento nascosti da una fitta nebbia di incertezza.

Ci si riferisce prima di tutto al comma 3 del presente articolo, il quale stabilisce che le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi che possono essere coperti dal segreto devono essere tali che la loro conoscenza, al di fuori dagli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente gli interessi menzionati nel comma 1.

Quindi, la lesione che eventualmente verrebbe inflitta agli interessi protetti tramite la diffusione di certe informazioni deve essere grave affinché si possa opporre il segreto di Stato. Elemento questo di fondamentale importanza che innova la normativa in questione non essendo stato preso in considerazione nella precedente legge, la quale prevedeva solo l’idoneità a recare danno, senza qualificarne l’intensità.

Tale aspetto si collega con il comma 5 dell’art. 39 che stabilisce l’intervento dello strumento legislativo di rango secondario, ossia il regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, volto a disciplinare i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato. Il decreto, emanato l’8 Aprile 2008 denominato “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, elle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”, all’art. 3 comma 2 recita : “Ai fini della valutazione della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.”

Si delimita quindi la possibilità di utilizzare lo strumento di tutela in questione solo dopo aver effettuato un giudizio prognostico circa le conseguenze dirette e indirette che potrebbero derivare dall’indebita conoscenza dell’oggetto da parte di soggetti non autorizzati. A questo va aggiunto che deve comunque sempre sussistere un pericolo attuale e che quindi non può essere opposto il segreto quando la sicurezza dello Stato non sia in pericolo. Per delimitare ancora di più i limiti ai quali va incontro il P.d.C (organo individuato quale unico legittimato ad apporre o confermare l’opposizione del segreto ex art. 1 l.n.124/200/) nell’apporre o nel confermare l’opposizione del segreto di Stato, l’art. 5 del decreto rinvia all’elenco esemplificativo contenuto nell’allegato allo stesso, nel quale sono individuate tutta una serie di materie di riferimento cui devono essere riconducibili le informazioni, le notizie, gli atti, le attività i luoghi e le cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

DPCM 8 aprile 2008

 

Articolo a cura di Andrea Strippoli Lanternini

Profilo Autore

Avvocato - Studio Legale e Commerciale Giuliano e Di Gravio. Membro del network Innov@Difesa - Ministero della Difesa - Ufficio Generale Innovazione della Difesa

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