Noleggio veicoli: le nuove regole antiterrorismo

Con il decreto legge ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, in vigore dal 4 dicembre 2018, il legislatore, nell’ambito della finalità di prevenzione del terrorismo, ha provveduto, all’articolo 17, a dettare specifiche prescrizioni in materia di contratto di noleggio di veicoli.

In particolare, la norma dispone che gli esercenti che svolgono attività di noleggio di veicoli senza conducente, di cui all’articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, devono ora comunicare, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all’articolo 54, codice della strada (autovetture; autobus; autoveicoli per trasporto promiscuo; autocarri; trattori stradali; autoveicoli per trasporti specifici; autoveicoli per uso speciale; autotreni; autoarticolati; autosnodati; autocaravan; mezzi d’opera).

La comunicazione deve essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo, senza peraltro ulteriore specificazione, rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo.

Il CED Interforze procederà al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo.

Legge 1 Aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

Articolo 8. Istituzione del Centro elaborazione dati

  1. È istituito presso il Ministero dell’interno, nell’ambito dell’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7.
  2. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonchè alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell’articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
  3. Con decreto del Ministro dell’interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all’ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l’espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull’osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l’approvazione del Ministro dell’interno.
  4. [Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l’esistenza dell’archivio al Ministero dell’interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell’archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni].

Articolo 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso

  1. L’accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all’articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonchè agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.
  2. L’accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
  3. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall’articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
  4. [Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell’interessato].

Istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza“), il CED – Centro elaborazione dati – interforze è la banca dati che fornisce il supporto informatico per l’attività operativa e investigativa delle forze di Polizia. Il Centro è incardinato nell’ambito del Servizio per il Sistema Informativo Interforze (S.S.I.I.) della Direzione centrale della Polizia criminale, interna al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione delle informazioni e dei dati in materia di:

– tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione. Tali dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, da sentenze o provvedimenti dell’autorità giudiziaria nonché da atti concernenti l’istruzione penale o derivanti da indagini di polizia;

– tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione in possesso delle polizie degli Stati membri dell’Unione europea, e di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese in tal senso;

– operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell’autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.

L’accesso ai dati contenuti nel CED, regolamentato dall’articolo 9 della legge n. 121 del 1981, è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai funzionari dei servizi di informazione e sicurezza e agli agenti di polizia giudiziaria debitamente autorizzati. L’accesso ai dati e alle informazioni è altresì consentito all’autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all’interno della pubblica amministrazione e la raccolta di informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione a movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per le attività svolte come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti in tali settori.

Nel caso in cui dal raffronto dei dati identificativi comunicati dagli esercenti l’attività di noleggio senza conducente di veicoli emergano situazioni potenzialmente rilevanti in relazione alla prevenzione del terrorismo, il CED provvederà ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza può ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

I dati comunicati devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza – e quindi entro il 4 giugno 2019 – saranno definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, nonché di conservazione dei dati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà essere reso entro 45 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto ministeriale può essere comunque emanato.

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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