Manifestazioni pubbliche: misure di Safety 2.0

Importanti novità in tema di Safety e Security nell’ambito delle manifestazioni pubbliche: dopo le circolari Gabrielli e Morcone della scorsa estate, il Ministero dell’Interno ha adottato una nuova Direttiva, la n. 11001/1/110/(10), del 18 luglio 2018, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

A distanza di un anno dall’emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di Safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico – culturali e del patrimonio economico – sociale delle collettività locali.

Che cosa prevede la nuova Direttiva ministeriale? Essenzialmente, nulla di nuovo sul fronte normativo. Semplicemente, e, da un punto di vista pratico-operativo-applicativo, finalmente, una rivisitazione più chiara e concreta delle disposizioni tecniche vigenti, concernenti l’approntamento delle c.d. misure di Safety nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici, intese a meglio definire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell’ottica di un “approccio flessibile” alla gestione del rischio, la migliore parametrazione delle misure cautelari rispetto alle “vulnerabilità” in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Per quanto riguarda, in particolare, le pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l’iniziativa spetta all’organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare. Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, a norma degli articoli 68 e 69, TULPS (Testo Unico della legge di pubblica sicurezza), acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo le previsioni dell’articolo 80 TULPS.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di Security o di Safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Acquisita la documentazione prodotta dall’organizzatore e qualora se ne constatino l’effettiva esigenza, dovrà essere interessato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell’ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di Security, nonché valutati quelli di Safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Al fine della definizione delle idonee misure di Safety e Security, il Ministero ha adottato uno specifico allegato recante le “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.

Che cosa prevedono tali nuove Linee guida? Finalmente, il Ministero ha messo “nero su bianco” le informazioni tecniche da tenere in considerazione, in riferimento all’organizzazione delle manifestazioni pubbliche. Essenzialmente, ha dato risposta chiara ai dubbi che, nell’arco dell’ultimo anno, si erano posti gli organizzatori degli eventi e gli addetti degli Uffici comunali competenti, in relazione alle regole da applicare per dare adempimento alle disposizioni in materia di Safety.

Le linee guida, in particolare, riguardano le misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80, TULPS.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida possono, invece, costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

Innanzitutto, il Ministero individua le norme di riferimento (che già dovevano essere citate nella famosa Direttiva Gabrielli), al fine di fare chiarezza sui precisi adempimenti tecnici da attuare.

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

DM 19.08.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.

Da un punto di vista pratico, il Ministero fornisce utili informazioni.

All’interno dell’area interessata dall’evento deve essere garantita l’accessibilità dei mezzi di soccorso, rispettando le seguenti misure:

  • larghezza: 3.50 m.
  • altezza libera: 4.00 m.
  • raggio di volta: 13 m.
  • pendenza: non superiore al 10%
  • resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore).

Dovranno essere individuate specifiche aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all’area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo dei partecipanti.

Di particolare rilievo è il paragrafo dedicato alla capienza dell’area della manifestazione, questione fondamentale nella definizione delle misure di Safety. Si ritiene quindi, obbligatorio il rispetto di quanto indicato.

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2. L’affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall’area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d’esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell’evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l’emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di Safety, la suddivisione in settori, dell’area destinata alla manifestazione.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

  • i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
  • lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
  • le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
  • lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m

Per la delimitazione dell’area dovranno essere utilizzate transenne antipanico.

L’esigenza di dover delimitare l’intera area interessata dall’evento per esigenze non solo di Safety, ma anche di Security, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente

Ai fini della protezione antincendio, si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’articolo 18, decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le disposizioni dettate dal Decreto Ministero dell’Interno 22 febbraio 1996 n. 261.

Ai fini della gestione dell’emergenza, il Ministero conferma l’obbligo di provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare, tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:

  • le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
  • le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;
  • le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
  • le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;
  • le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.

Deve essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d’emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, devono essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l’evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza. Si deve prevedere, nell’ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Deve essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

  • alimentazione elettrica con linea dedicata;
  • livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;
  • presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.

Inoltre, si deve prevedere, all’interno dell’area dedicata alla manifestazione, o immediatamente vicino, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.

Nell’installazione della segnaletica di sicurezza si deve tenere conto dell’esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si deve far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al decreto legislativo n. 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione devono essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.

Nell’ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

  • assistenza all’esodo;
  • instradamento e monitoraggio dell’evento;
  • lotta all’incendio.

Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si deve dotare di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
  2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non deve essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori deve essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’articolo 19, decreto legislativo n. 139/2006, il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nelle linee guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell’affollamento e dell’esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell’ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l’approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l’individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell’elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

 

A cura di: Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

Condividi sui Social Network:

Ultimi Articoli