Manifestazioni pubbliche: la valutazione del rischio sanitario
Nell’organizzazione di un evento pubblico, come è noto, la circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, e le successive circolari ministeriali, fino all’ultima del 18 luglio 2018, hanno imposto al soggetto responsabile la predisposizione di apposito piano di sicurezza, ove indicare le misure di Safety necessarie per garantire l’incolumità dei partecipanti.
Unitamente al c.d. piano di sicurezza, è necessario anche predisporre una valutazione del rischio sanitario, con conseguente segnalazione alle strutture di soccorso preposte all’emergenza – Servizio 118, utilizzando apposita modulistica come predisposta da specifica normativa regionale:
- Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”
- Emilia-Romagna – DGR del 25 maggio 2015, n. 609
- Lombardia – DGR del 7 ottobre 2014, n. 2453
- Marche – DGR del 9 novembre 2015, n. 966
- Liguria – DGR del 20 maggio 2016, n. 460
- Campania – decreto dirigenziale del 19 aprile 2017, n. 77
- Sardegna – deliberazione del 22 dicembre 2015, n. 65/13
- Basilicata – deliberazione del 30 ottobre 2015, n. 1388
- Umbria – DGR del 9 dicembre 2015, n. 1468
- Piemonte – DGR del 29 dicembre 2014, n. 59-870
- Trentino Alto Adige – DGP del 18 maggio 2015, n. 814
- Toscana – DGR del 23 febbraio 2015, n. 149
Nel piano di rischio sanitario, l’organizzatore responsabile della manifestazione deve dichiarare
le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’evento
- la località ove si svolgerà l’evento
- le date e gli orari di svolgimento della manifestazione
Sono previsti 3 livelli di rischio delle manifestazioni:
A – Livello di Rischio molto basso/basso punteggio < 18
Per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso, l’organizzatore deve dare comunicazione dello svolgimento dell’evento/manifestazione almeno 15 giorni prima dell’inizio dello stesso alla Centrale Operativa Unica Regionale 118. Per tale tipologia di manifestazioni/eventi non è necessaria la stesura del Piano di soccorso.
B – Livello di Rischio moderato/elevato: punteggio tra 18 e 36
Per eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato, l’Organizzatore deve predisporre il Piano di soccorso sanitario con risorse di soccorso sanitario aggiuntive dedicate all’evento. Deve inviare la comunicazione di svolgimento almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione/evento alla Centrale Operativa Unica Regionale 118 allegando il Piano di soccorso sanitario relativo all’evento. Se dopo l’invio non intervengono prescrizioni da parte della Centrale Operativa Unica Regionale 118 il Piano si intende autorizzato.
C – Livello di Rischio molto elevato punteggio tra 37 e 55
Per eventi a rischio molto elevato, l’Organizzatore deve predisporre il Piano di soccorso sanitario con risorse di soccorso sanitario aggiuntive dedicate all’evento e attendere l’autorizzazione. Deve inviare la comunicazione di svolgimento alla Centrale Operativa Unica Regionale 118 almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione/evento allegando il Piano di soccorso sanitario relativo all’evento. La Centrale Operativa Unica Regionale 118 eseguirà tutte le valutazioni di competenza nel merito del Piano di soccorso sanitario presentato, riservandosi di chiedere chiarimenti nel merito dello stesso e di fornire all’Organizzatore prescrizioni vincolanti per la successiva autorizzazione. Al termine delle valutazioni e dopo il riscontro dell’avvenuta esecuzione delle eventuali modifiche/correttivi richiesti, la Centrale Operativa Unica Regionale 118, validerà il Piano di soccorso sanitario presentato dandone comunicazione all’Organizzatore.
Nel piano di rischio sanitario dovranno essere indicati i dati dell’Ente/Associazione che espleterà il servizio sanitario in occasione della manifestazione e le risorse impiegate per l’espletamento del servizio sanitario: in particolare, dovranno essere indicati la tipologia della risorsa del soccorso sanitario (Ambulanza da soccorso; Ambulanza da trasporto; Mezzi o unità medicalizzate; Team di soccorritori a piedi); il punto di stazionamento, le targhe degli automezzi; il nominativo del Responsabile; un recapito telefonico di pronta reperibilità.
Il livello di rischio sanitario viene calcolato tramite un sistema a punteggio (allegato A1 dell’accordo della Conferenza Unificata n. 91 del 5.8.2014), come segue.
Per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio deve inoltre essere rispettato quanto segue:
- presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni;
- se l’organizzatore è un’Amministrazione comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio 118 la comunicazione dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.
Incrociando i dati suindicati, si individua in maniera precisa la risorsa sanitaria necessaria per lo specifico evento che si sta organizzando, secondo la seguente tabella
Articolo a cura di Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.