L’utilizzo dello stewarding nelle manifestazioni pubbliche
La circolare del Ministero dell’Interno emanata il 7 giugno scorso, come è noto, ha introdotto, nell’organizzazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo e degli eventi pubblici, di qualunque natura o finalità, tali da presentare o far prefigurare profili critici che richiedano una particolare attenzione e cautela, i concetti di safety e security, intesi, la prima nel senso dei dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone (si veda, al riguardo, quanto stabilito dall’articolo 80 TULPS), e la seconda nel senso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
Tra le condizioni di sicurezza da mettere in atto da parte del soggetto, privato o pubblico, organizzatore dell’evento, il Ministero evidenzia la necessità di prevedere l’impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico.
Nella successiva circolare del 20 giugno, il Ministero dell’Interno, con particolare riguardo agli aspetti della safety, ha specificato, per quanto qui di interesse, che, qualora siano indisponibili apparecchiature “conta-persone”, ai fini della mitigazione del rischio del sovraffollamento, potrà essere prescritto un adeguato numero di varchi di accesso presidiati, ricorrendo al servizio di stewarding: infatti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare del 23 maggio 2017, h specificato che tale personale può essere utilizzato anche per manifestazioni diverse da quelle sportive).
Con la successiva circolare del 20 luglio, il Ministero dell’Interno, per quanto qui di interesse, specifica che debba essere previsto l’impiego di un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward), per regolare e monitorare gli accessi all’area nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere.
Ma chi sono questi soggetti, gli stewards, e quale apposita formazione devono avere per poter operare all’interno delle manifestazioni pubbliche, come indicato dal Ministero?
Entrando nel merito delle disposizioni ministeriali, si evidenzia che con la direttiva del 23 maggio u.s. sono state individuate una serie di misure atte a far fronte all’aumento degli eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e d’intrattenimento, tipico della stagione estiva, tra le quali il ricorso, ad integrazione delle misure di sicurezza pubblica, ad un “servizio di stewarding” in un’ottica di gestione partecipata della sicurezza.
La successiva circolare del 7 giugno, sopracitata, prevede l’impiego, a cura degli organizzatori dell’evento di pubblico spettacolo ed intrattenimento, di non meglio precisati “operatori appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico”.
In proposito, non si può non rilevare come il combinato disposto delle due direttive sopra richiamate determini una pericolosa commistione tra due attività che nel vigente ordinamento sono regolamentate da diverse disposizioni di legge e attengono a fattispecie diverse ancorché apparentemente simili.
Si tratta, del servizio di stewarding reso nell’ambito delle manifestazioni calcistiche, regolato dal D.M. 8 agosto 2007 (attuativo della legge 4 aprile 2007 n. 41) e del servizio di assistenza e controllo nell’ambito delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, disciplinato dal D.M. 6 ottobre 2009 (attuativo della legge 15 luglio 2009, n.94).
La prima disposizione disciplina i servizi finalizzati al controllo dei titoli d’accesso, all’instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento di uso dell’impianto all’interno dei complessi e degli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.
La seconda disposizione, invece, disciplina i servizi svolti dal personale addetto ai servizi di controllo nell’ambito dei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico, anche a tutela dell’incolumità dei presenti.
In particolare, il D.M. 6 ottobre 2009 prevede che gli addetti ai servizi di controllo – come chiarito dalla circolare n.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2), del 17 novembre 2010 – svolgono controlli preliminari nei luoghi destinati all’evento, verificano l’accesso ed il deflusso del pubblico, svolgono controlli all’interno del locale, con riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone.
Appare quindi evidente come accomunare sotto la generica definizione di “stewarding” le attività sopra indicate costituisca ben più che un erronea attribuzione di funzioni, ma una vera e propria violazione delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Del resto, la circolare del 23 maggio u.s. esplicitamente dichiara di voler “estendere” il collaudato modello organizzativo previsto per le manifestazioni calcistiche anche alle altre tipologie di eventi (musicali, culturali e d’intrattenimento).
Tale impostazione, infine, è stata ribadita dalla circolare del 19 giugno scorso, secondo cui, il ricorso al servizio di stewarding è suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive.
Sul punto, quindi, si evidenzia, una importante anomalia, che determina l’utilizzo di personale, appositamente formato, per lo svolgimento di attività che non rientrano nelle competenze e qualificazioni professionali dello stesso.
Il rischio maggiore, quindi, è rappresentato dalla possibilità che soggetti privi di qualsiasi autorizzazione e specifica professionalità possano essere coinvolti nell’attuazione di dispositivi di sicurezza estremamente delicati.
E’ importante sottolineare, in riferimento alla figura dello steward, che si ritiene necessaria l’estensione, per tale professione, delle forme di tutela già previste per i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive, ed ora anche per le manifestazioni pubbliche, cos da poter applicare, nei loro confronti, le disposizioni previste dagli articoli 336, codice penale (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337, codice penale (resistenza a pubblico ufficiale) in caso di lesioni personali gravi o gravissime, nonché l’aggravante per il reato di violenza o minaccia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli articoli pirotecnici.
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene imprescindibile un immediato intervento del Ministero volto a chiarire che, nel vigente quadro normativo, non residua spazio per figure diverse dagli steward di cui al D.M. 8 agosto 2007 e gli addetti ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 per il concorso nelle attività di sicurezza nell’ambito, rispettivamente, delle manifestazioni sportive e delle manifestazioni musicali, culturali e di intrattenimento.
Si ritiene quindi indispensabile una riforma normativa della figura dello steward, e, in attesa, si consiglia di fare un uso limitato di tali soggetti, per quanto concerne le manifestazioni pubbliche, rivolgendo l’attenzione su altre misure di safety, proprio al fine di evitare violazioni di legge o problemi di carattere operativo, avendo coinvolto soggetti privi delle necessarie qualifiche, nella gestione delle manifestazioni in piazza.
A cura di: Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.