Le nuove regole per la legittima difesa

Approvato dal Senato il disegno di legge sulla “nuova legittima difesa”. Ora il testo passa alla Camera dei Deputati per il voto definitivo.

Vediamo quali sono le novità introdotte e le modifiche che interessano l’articolo 52, codice penale.

La norma attualmente in vigore stabilisce:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

L’articolo 1, del disegno di legge, prevede alcune modifiche dell’articolo 52, codice penale.

Secondo tale norma, nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma, legittimamente detenuta, per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta: infatti, “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

L’articolo 2, del disegno di legge, interviene, invece, sull’articolo 55, codice penale, sul c.d. “eccesso colposo”:

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Viene aggiunto un nuovo comma 2:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Viene, in tal modo, esclusa la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52, Codice penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.

Novità anche per la sospensione condizionale della pena: l’articolo 3, del disegno di legge modifica l’articolo 165, codice penale, aggiungendo un comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Per colui che si difende, la nuova norma prevede che, qualora questo venga assolto in sede penale, non è responsabile neppure sul piano civile, e quindi non è dovuto il risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.

Il nuovo disegno di legge prevede anche un inasprimento delle pene per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio.

All’articolo 614, codice penale, che punisce la violazione di domicilio, viene previsto l’aumento di pena per il delitto-base, di cui al comma 1, sostituendo la reclusione da sei mesi a tre anni, con la reclusione da uno a cinque anni; l’ipotesi aggravata, di cui al comma 4, nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, che prevede la procedibilità d’ufficio, con il nuovo disegno di legge, vede la pena passare dalla reclusione da uno a cinque anni, alla reclusione da due a sei anni.

Anche all’articolo 624-bis, codice penale, che punisce il furto in abitazione e il furto con strappo, sono previste modifiche delle pene: il furto in abitazione, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, di cui al comma 1, sarà punito con la reclusione da quattro a sette anni, invece che con la reclusione da tre a sei anni

Se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel comma 1 dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61, la pena sarà quella della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.

Anche il delitto di rapina, di cui all’articolo 628, codice penale, vede aumentate le pene.

L’aumento delle pene, ricordiamolo, è finalizzato all’applicazione dell’arresto in flagranza, obbligatorio o facoltativo.

Infatti, l’articolo 380, comma 1, codice procedura penale, prescrive:

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

L’articolo 381, codice procedura penale, relativamente all’arresto facoltativo, al comma 1, stabilisce:

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

L’aumento delle pene consente, quindi, in alcuni casi, l’applicazione delle suddette misure pre-cautelari, che invece, prima, non era possibile applicare, perché erano previste pene inferiori al limite stabilito dagli articoli 380 e 381, codice procedura penale.

Importanti modifiche sono state previste per l’articolo 2044, codice civile, in tema di legittima difesa. La norma attualmente prescrive:

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri

Il disegno di legge intende aggiungere alcune prescrizioni:

  • Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa;
  • Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Infine, in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa, viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.

Infatti, dopo l’articolo 115, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

Art. 115-bis (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
  2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

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