Si parla e si legge a volte di informazioni classificate, informazioni riservate, di classifiche di segretezza, di qualifiche di sicurezza, o anche, come di recente per l’emergenza COVID19, di informazioni non classificate controllate.
Ma cosa si cela dietro a queste locuzioni che, nella maggioranza dei casi, sono conosciute solo in modo superficiale per il riferimento alle immagini di film o ai racconti di libri di spionaggio?
In questo articolo introduttivo si vuole fornire, pur se in modo sintetico e restando nel pieno ambito delle informazioni non classificate, le definizioni fondamentali in ambito nazionale e internazionale per le informazioni classificate [DPC1, DPC2, DPC3, DPC4], spiegare chi le può usare, come vengono usate e soprattutto quando vengono usate.
Le classifiche di segretezza [Leg1,DPC4] indicano il livello di segretezza di un’informazione contenuta, in senso generale, in documenti, atti, cose, materiali, luoghi [UCS1]. Tali classifiche servono a limitare la diffusione delle informazioni ad esse associate, circoscrivendo l’ambito di quanti possono venirne legittimamente a conoscenza.
Una informazione classificata è dunque una informazione a cui è stata associata una classifica di segretezza: l’attribuzione della classifica di segretezza costituisce un atto amministrativo deciso dall’originatore stesso dell’atto sulla base di indicazioni fornite in [DPC4].
In altre parole le classifiche assicurano la tutela amministrativa [DPC1,DPC4] di informazioni la cui diffusione non autorizzata potrebbe recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica.
L’ordinamento italiano prevede quattro classifiche di segretezza [Leg.1, DPC4], definite come Nazionali, cui corrispondono crescenti livelli di protezione delle informazioni:
Specifiche prescrizioni, spesso di natura classificata, disciplinano nel dettaglio la trattazione e la gestione dei documenti classificati per ciascun livello di classifica in ambito nazionale.
L’accesso a un’informazione classificata è consentito [Leg1,UCS1] a coloro che:
È conseguentemente definito come documento classificato qualsiasi supporto – materiale o immateriale, analogico o digitale – contenente informazioni classificate e, pertanto, protetto con misure di sicurezza fisica, logica e tecnica, dal momento della sua origine fino a quello della sua distruzione o declassifica. Le singole parti di un documento possono richiedere classifiche differenti: in questo caso, il livello di classifica dell’intero documento è pari a quello della parte con classifica più elevata.
Le classifiche sono attribuite dall’originatore dell’informazione, a seconda della gravità del danno che la rivelazione non autorizzata della stessa informazione causerebbe alla sicurezza dello Stato.
I soggetti ai quali è conferito il potere di attribuire una classifica di segretezza, in qualità di originatori dell’informazione, sono le Pubbliche Autorità e gli operatori economici (in possesso di abilitazione di sicurezza industriale) che fanno parte dell’Organizzazione nazionale di sicurezza, organizzazione che descriveremo in dettaglio nel seguito del lavoro.
L’originatore del documento assegna, dunque, la classifica di segretezza in base alla rilevanza, per gli interessi nazionale, assunta dalle informazioni contenute nel documento stesso.
In altri termini, l’apposizione della classifica di segretezza:
Va anche specificato che l’apposizione della classifica di segretezza su un documento non preclude la conoscenza della notizia all’Autorità giudiziaria. Se nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità giudiziaria acquisisce documenti classificati, l’unico vincolo che è tenuta a curare è legato alla conservazione dei documenti in modo da salvaguardarne la riservatezza, assicurando il diritto delle parti coinvolte nel procedimento a prenderne visione.
In casi specifici previsti dalle norme, i documenti classificati possono essere sottoposti a declassifica, vale a dire riduzione a un livello inferiore o eliminazione della classifica di segretezza.
La Legge 124/2007 [Leg1] ha introdotto un meccanismo in base al quale la classifica di segretezza viene automaticamente ridotta al livello inferiore – ad esempio da RISERVATISSIMO a RISERVATO – trascorsi cinque anni dalla data della sua apposizione. Dopo ulteriori cinque anni, nell’esempio presentato, cessa ogni vincolo di classifica, non essendoci ulteriori livelli. Questi automatismi non si applicano quando i termini di efficacia del vincolo sono prorogati con provvedimento motivato dall’ente che ha apposto la classifica, o dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso di proroga superiore ai quindici anni.
In ambito internazionale, la materia della tutela delle informazioni classificate, includendo sia la disciplina delle abilitazioni di sicurezza personali (PSC, Personnel Security Clearance) sia quella delle abilitazioni di sicurezza industriali (FSC, Facility Security Clearance), è regolata da specifici accordi, bilaterali e multilaterali tra i diversi Paesi. Per l’Italia, il DIS, attraverso l’UCSe, cura la negoziazione e la predisposizione di questi accordi generali di sicurezza sia con le organizzazioni internazionali sia con i Paesi esteri.
Per comprendere con un esempio di cosa si stia parlando, si riporta la Tab.1 comparativa tra le classifiche nazionali italiane e quelle utilizzate rispettivamente negli USA, nel Regno Unito e in Francia. Come si osserva dalla Tab.1, i livelli di classifica italiani non sono sempre presenti nelle organizzazioni di altri Paesi ed è necessaria in questi casi un’ attenta azione di armonizzazione, rimandata ad accordi bilaterali e multilaterali.
Le informazioni classificate sono contraddistinte, oltre che dalla classifica di segretezza, anche da una qualifica di sicurezza che individua l’ente o l’organismo che le ha prodotte e al quale appartengono (ad esempio NATO, UE, ESA, Nazionale…).
Con riferimento all’ambito internazionale, l’adesione dell’Italia ai trattati istitutivi di organizzazioni, quali la NATO e l’Unione Europea, comporta l’accettazione della relativa disciplina comune sui documenti classificati.
Ad esempio, per le due distinte qualifiche di sicurezza delle due importanti organizzazioni a cui aderisce il nostro Paese, la NATO e l’UE, in Tab.2 si mostra le classifiche-qualifiche comparative per livelli analoghi.
Classifiche di segretezza e qualifiche di sicurezza non esauriscono il novero degli istituti previsti a tutela del patrimonio informativo da considerare meritevole di salvaguardia e particolare attenzione per la sicurezza nazionale.
Nella norma [DPC1] si prevedono, infatti, anche:
DIS = Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
ESA = European Space Agency
FSC = Facility Security Clearance
NATO = North Atlantic Treaty Organization
PSC = Personal Security Clearance
UCSe = Ufficio Centrale per la Segretezza
UE = Unione Europea
[CPe1] Codice Penale Italiano, articoli dal 255 al 262.
[DPC1] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”.
[DPC2] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante: «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»”.
[DPC3] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, recante “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”.
[DPC4] Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica”.
[Leg1] Legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.
[UCS1] https://ucse.sicurezzanazionale.gov.it/portaleucse.nsf/ClassificheSegretezza.xsp
Articolo a cura di Marco Carbonelli e Mauro Rotigliani
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