La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese edili: conosciamola meglio

Perché la verifica dell’Idoneità Tecnico Professionale (ITP) di una ditta o di un lavoratore autonomo edile è fondamentale nell’esercizio di controllo e vigilanza da parte del committente?

PREMESSA

Negli ultimi anni tantissimi committenti che per lavoro ho incrociato sulla mia strada mi hanno manifestato tantissime perplessità in capo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale poiché, spesso proprio gli stessi non riconoscono il peso di tale obbligo e soprattutto gli effetti che la errata scelta dell’impresa affidataria o esecutrice o subappaltatrice o lavoratore autonomo può avere sull’andamento dei lavori, in primo luogo in materia di sicurezza.

Il Capo I del titolo IV nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente organizzativi, che coinvolgono varie figure iniziando dai COMMITTENTI di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri. Sono così riportati in capo all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 i compiti del Committente e Responsabile dei Lavori, tra i quali, come principali, già nelle fasi di progettazione dell’opera, riscontriamo l’attinenza ai principi Generali di Tutela di cui all’articolo 15 sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative; sia all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Nelle more di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri, e per non incorrere nella “culpa in eligendo” (colpa nella scelta…imputata al committente a causa della cattiva scelta dei soggetti e/o delle imprese collaboratrici), il legislatore al comma 9 del suindicato articolo ha previsto due tipi di verifiche di idoneità tecnico-professionale dove la prima è da effettuare nei confronti dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’altra con l’art. 97 comma 2 dello stesso D. Lgs. a carico del datore dell’impresa affidataria da effettuare nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che operano nel cantiere edile. Ma cosa significa VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE? Per idoneità tecnico-professionale s’intende il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. (Art. 89, lett. l, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, T.U. Sicurezza sul lavoro)

IL VERO OBBIETTIVO DELLA VERIFICA ITP

Il committente preso atto delle fasi lavorative e delle indicazioni ivi contenute, deve scegliere l’impresa esecutrice previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale. Difatti, se l’impresa non ha una buona organizzazione per l’esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, c’è una forte probabilità che durante i lavori, si possano verificare infortuni anche gravi. E’ quindi fondamentale che il committente affidandosi ad un impresa qualificata, scenda nel merito anche di specifiche qualifiche e conoscenze tecniche che la stessa deve possedere come ad esempio corsi specifici di formazione (PONTEGGI, PREPOSTI, etc…) o abilitazioni a conduzione di attrezzature particolari (MMT, GRU, GRU SU AUTOCARRO, etc..).

La verifica però non si completa nell’accertarsi della presenza degli attestati di formazione, ma in tanti casi concreti, può essere necessario sincerarsi che vi sia un numero di operatori qualificati sufficiente ad eseguire tali lavorazioni specifiche. Esempio classico è il numero di addetti per il montaggio di ponteggi (almeno 3; 2 montatori più 1 preposto – quesito ministeriale n.142 del 3 settembre 2012); o ancora quando si deve operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento dove risulta necessario che l’impresa possegga i requisiti riportati nel DPR 177/2011, tra i quali la qualificazione del personale nonché la dotazione e l’addestramento all’uso di particolari DPI e attrezzature specifiche.

Affiora quindi, dopo tali riflessioni, come sia complesso il ruolo del committente che deve saper identificare il giusto operatore economico idoneo allo svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle ingenti responsabilità che permangono a suo carico.

LO STRUMENTO OPERATIVO PER LA VERIFICA ITP

Dal punto di vista normativo, il legislatore dà i primi strumenti minimi operativi per avviare l’opera di verifica. Secondo l’art. 90 comma 9 lettera a), infatti, “Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa: …verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII“. Tale allegato riporta tutta una serie di documenti che le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare (con delle “semplificazioni” per i cantieri di 200 u/g e/o le cui lavorazioni non comportano rischi particolari di cui all’All. XI del D.Lgs. 81.08).

Al PUNTO 1 le imprese dovranno presentare almeno:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007;
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del del D.Lgs. 81/2008;

Al PUNTO 2 i lavoratori autonomi dovranno presentare almeno::

  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

È evidente la complessità della documentazione che sia le imprese esecutrici che i lavoratori autonomi devono presentare al committente o al RL o più precisamente devono consegnare in copia allo stesso committente considerato che questi, ai sensi della lettera c) del comma 9 dell’art. 90, è tenuto a trasmetterla insieme al nominativo delle imprese esecutrici e prima dell’inizio di lavori, all’amministrazione competente pena la sospensione del titolo abilitativo (PDC, SCIA, CILA, etc…)

Particolare attenzione occorre porla per i lavoratori autonomi. È necessario verificare che la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso della attrezzature necessarie per la realizzazione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) sia effettivamente “propria” al fine di evitare i casi in cui, invece di operare in modo autonomo, esista un rapporto di subordinazione. Frequentemente, infatti, si riscontra l’utilizzo improprio di “finti” lavoratori autonomi, che però, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo dell’imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la stessa attività del personale dipendente delle imprese stesse. (Circ. 16/2012 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

IL CONSIGLIO

Concludendo sembra chiaro che la verifica del ITP delle imprese esecutrici, subappaltatori e/o lavoratori autonomi non si risolve con la mera acquisizione dei documenti ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere.

Non solo!

La verifica dell’idoneità non si esaurisce al momento della scelta dell’impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l’iter dei lavori: dall’incantieramento fino alle possibili opere di collaudo a conclusione dei lavori.

Ecco perché ai miei clienti, colleghi o amici che molte volte mi palesano perplessità in merito dico sempre di affidarsi a tecnici competenti e di farsi consigliare, prima che sia troppo tardi.

 

Sitografia

Bibliografia

  • GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA – D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – Rev. Novembre 2020
  • DPR N.177 – Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – 14 Settembre 2011
  • CIRCOLARE. 16/2012 – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – 4 Luglio 2012
  • Quesito n. 142 – Addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi – 3 Settembre 2012
  • Linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata (punto9.1, pag. 45)

 

Articolo a cura di Vincenzo Panico

Profilo Autore

Vincenzo Panico è laureato in edilizia, facoltà di Architettura alla Federico II di Napoli con 110 e lode. Si occupa da subito di consulenza e formazione per professionisti e lavoratori in ambito sicurezza sul lavoro. Collabora come formatore esterno qualificato con diverse società di formazione e consulenza operanti in Italia e all’estero, quali BRIXIA BUSINESS SOLUTIONS, IGEAM ACADEMY, EPOCHÉ SERVICE INTEGRATOR, S.A.RI., confrontandomi con svariate realtà lavorative e aziende di livelli e settori diversi. Si relaziona con numerosi tecnici ed RSPP, spaziando dalla grande distribuzione all’edilizia, dal metalmeccanico alla ristorazione, dal petrolchimico al sanitario. Tra le certificazioni personali acquisite si annoverano: Abilitazione al ruolo di CSP e CSE; Certificatore energetico degli edifici; Formatore qualificato sicurezza sul lavoro; Abilitazione al ruolo di RSPP con acquisizione dei modulo A, modulo B comune, B specialistici, Modulo C; abilitazione all’esercizio della professione; numerosi aggiornamenti; vari seminari tecnici e didattici.

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