La sostituzione temporanea del Medico Competente

In tema di sostituzione del Medico Competente temporaneamente impossibilitato ad adempiere la propria prestazione, ci si chiede se e con quali formalità debba procedersi alla nomina di un suo sostituto.

Conviene sin da subito evidenziare che la normativa in materia di salute e sicurezza è silente sul punto, limitandosi a prevedere che:

  • il Medico Competente possa avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti (art. 39, c. 5, D. Lgs. 81/2008), facendo chiaro riferimento ad una attività di supporto e non, invece, di sostituzione nelle mansioni e negli obblighi tipici del Medico Competente;
  • il datore di lavoro possa nominare più Medici Competenti, tuttavia solo al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: (i) aziende con più unità produttive; (ii) gruppi di imprese; (iii) qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità (art. 39, c. 6, D. Lgs. 81/2008). Peraltro, la normativa prevede che, nel caso di nomina di più Medici Competenti, il datore di lavoro debba individuare ed appositamente designare un Medico Competente con funzioni di coordinamento.

Sostituire temporaneamente il Medico Competente: è possibile?

Soffermandoci in prima battuta sulla possibilità o meno di nominare un sostituto del Medico Competente, nel silenzio della norma, si evidenzia come la questione sia stata affrontata dal Dipartimento di Prevenzione di Firenze, nella riunione del 20 aprile 2012, dal cui Verbale si legge che “possono essere previste occasionali sostituzioni per cause di forza maggiore (assenza per malattia, per ferie, ecc. del medico incaricato e presenza di scadenze non dilazionabili come visite preassuntive, visite dopo assenze superiori a 60 giorni, scadenze delle visite periodiche, ecc.) chiarendo che i certificati di idoneità devono essere redatti e firmati dal medico competente che ha effettuato la visita medica” (Allegato al Verbale della riunione del 20 aprile 2012 dell’Articolazione PISLL ex art. 67 L.R. 40/2005 a Firenze).

Ma ancora.

Tale quesito è stato portato all’attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23 febbraio 2006 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità che “il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, possa farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro”.

Preme porre l’attenzione sul riscontro fornito dal Ministero, in quanto introduce una seconda questione che si intende affrontare ai fini del presente elaborato.

Il Ministero rispondeva negativamente ribadendo che “la prassi di farsi sostituire da un collega, alla luce delle norme vigenti, non è consentita. Infatti, la natura fiduciaria del ruolo assegnato al medico competente consente di “avvalersi” della collaborazione di altri medici solo per esami specialistici o per accertamenti che richiedono specializzazioni particolari. L’eventuale sostituzione del medico competente per malattia o per altri impedimenti oggettivi dovrà avvenire con nomina del datore di lavoro e comporterà, per il sostituto, la piena assunzione di responsabilità delle valutazioni operate, sia all’effettuazione delle visite, sia al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni”, chiarendo, in tal modo, l’ammissibilità della sostituzione del Medico Competente.

Tuttavia, come si diceva, l’Interpello di cui sopra affronta altresì un ulteriore problema: come deve avvenire la nomina del sostituto del Medico Competente?

Chi deve nominare il sostituto del Medico Competente?

Sull’argomento, può venire in soccorso la normativa in materia di salute e sicurezza, la quale prevede all’art. 18, D. Lgs. 81/2008 che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto”.

Dunque, questo è il motivo per cui, sebbene ammettesse la possibilità di sostituire il Medico Competente, il Ministero forniva risposta negativa: non è il Medico Competente a poter nominare autonomamente il suo sostituto, bensì tale obbligo permane in capo al Datore di Lavoro, che dovrà procedere con nomina ad hoc.

Si precisa come la nomina del Medico Competente non rientra tra gli obblighi indelegabili del Datore di Lavoro, motivo per cui quest’ultimo potrà delegare tale adempimento al soggetto cui conferirà la delega prevista all’art. 16, D. Lgs. 81/2008.

Quali altri adempimenti al fine di perfezionare la sostituzione temporanea del Medico Competente?

Questo ultimo paragrafo trae spunto da quelle che sono state le domande più frequenti che mi sono state rivolte nello svolgimento della mia professione, per cui non si ha, in questa sede, la pretesa di esaurire tutti gli aspetti connessi alla questione in esame ma di fornire risposta ai due quesiti cui ho visto porre maggiore attenzione in materia.

Preme evidenziare preliminarmente come i due quesiti siano strettamente connessi tra loro, di talché verranno affrontati congiuntamente.

La prima domanda cui dare risposta è: è necessario, per il periodo di sostituzione, revocare la nomina del Medico Competente sostituito?

Innanzitutto, non conviene parlare di “necessarietà” della revoca, dal momento che, come abbiamo visto, la normativa non pone nessun obbligo in relazione a tale sostituzione e, anzi, neanche lo contempla.

Motivo per cui, sarà più consono parlare di quanto sia “opportuno” revocare la nomina contestualmente alla sostituzione.

Nel fornire una risposta, ci viene in soccorso una sentenza della Corte di Cassazione che, partendo da quali sono le responsabilità del Medico Competente sostituito e del Medico Competente sostituto (e qui la seconda questione in esame, strettamente connessa alla prima riguardante la revoca), rende possibile dedurre una soluzione anche al primo problema.

Nella sentenza 24290 del 2005 la Cassazione si esprimeva in merito ad un caso che vedeva un Medico Competente chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose ai danni di una dipendente di una ditta per la quale egli aveva prestato la propria attività per un periodo ristretto, in sostituzione del Medico Competente titolare momentaneamente assente per malattia.

Per meri fini di chiarezza espositiva, si precisa che tali lesioni erano scaturite dall’esposizione della lavoratrice a delle colle le cui esalazioni le avevano provocato reazioni allergiche.

Il problema nasceva dal fatto che, durante il periodo di esposizione e del manifestarsi delle reazioni allergiche, i due Medici Competenti si erano avvicendati nel ruolo (l’uno in sostituzione dell’altro, fino al rientro di quest’ultimo), motivo per cui ci si chiedeva a quale dei due fosse ascrivibile la responsabilità per le lesioni occorse alla lavoratrice.

Nel valutare la responsabilità dei Medici Competenti (se in capo al sostituito o in capo al sostituto), la Corte si esprimeva come segue: “nessun dubbio potendo sussistere sulla circostanza che il Dott. […] si trovasse, sia pure temporaneamente, data la sua qualità di sostituto del medico titolare dell’incarico, nella qualità di medico competente, si tratta di stabilire quali tra gli obblighi […] potessero fare a lui carico. […] tenuto conto della brevità dell’incarico [deve ritenersi che] non potesse a lui riferirsi l’obbligo di quegli accertamenti preventivi e periodici […] che, essendo connessi alla organizzazione generale dell’attività medica di fabbrica, debbono essere preventivati e strutturati secondo cadenze e modalità generali, di lunga durata, comunque incompatibili con una sostituzione che si è esaurita nell’arco di pochi mesi; tuttavia […] gli accertamenti periodici […] non sono quelli per così dire ‘programmati’ e cioè effettuati in date prefissate, con una frequenza prestabilita, ma possono essere effettuati anche in momenti diversi da quelli programmati […] essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è adibito”.

Dunque, secondo la Corte, la nomina del sostituto temporaneo del Medico Competente titolare dell’incarico dà luogo a un doppio profilo di responsabilità:

  • il Medico Competente sostituito manterrà in capo a sé le responsabilità relative a tutti gli accertamenti preventivi e periodici che, essendo connessi all’attività della società complessivamente intesa, sono programmati e strutturati sul lungo periodo e non possono certamente riferirsi a un breve periodo di sostituzione;
  • di contro, il Medico Competente sostituto sarà responsabile per tutti gli accadimenti sopravvenuti che impongano di valutare la salute dei lavoratori e verificare l’idoneità alla mansione.

Da quanto appena evidenziato in tema di responsabilità, possiamo fornire anche una risposta alla opportunità o meno di procedere alla revoca del Medico Competente titolare dell’incarico durante il periodo di sostituzione.

E difatti, a ben vedere, se, come affermato dalla Suprema Corte, in capo al Medico Competente titolare dell’incarico (sostituito) permangono comunque tutte quelle responsabilità relative alla sorveglianza sanitaria che potremmo definire “di lungo periodo”, pare doversi dedurre che procedere alla revoca del medesimo comporterebbe un trasferimento di tutte le responsabilità in ambito di sorveglianza sanitaria in capo al Medico Competente sostituto, il che è palesemente incompatibile con il dato secondo cui quest’ultimo fornirà le proprie prestazioni limitatamente al breve periodo di sostituzione.

Di talché, possiamo concludere che la soluzione maggiormente coerente e, conseguentemente, garantista sia quella di non revocare il Medico Competente titolare dell’incarico – su cui permarrà, dunque, la responsabilità degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria complessivamente intesa – e procedere alla nomina del sostituto, specificando, all’interno di tale ultima nomina, il periodo di validità della medesima, nonché l’indicazione che alla scadenza individuata si dovrà ritenere valida la nomina rilasciata al Medico Competente titolare dell’incarico.

 

Articolo a cura di Carolina Valentino

Profilo Autore

Carolina Valentino, avvocato presso il Foro di Milano, conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi, ha sin da subito incentrato la sua carriera lavorativa nell’ambito del diritto penale, con particolare riferimento ai temi inerenti la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, la Salute e sicurezza sul lavoro e l’ambito della Privacy.

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