Sono trascorsi più di dieci anni da quel lontano 30 aprile 2008 quando, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori del 1 maggio, entrava in vigore il D.Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di riformare, in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le norme vigenti, mediante il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo. La riforma ha toccato in modo importante anche il comparto edile, riprendendo compiti e obblighi degli attori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, comunque già chiari nel 1996 con il D.Lgs. 494/96, sostituito e abrogato dal D.Lgs. 81/2008.
Oggi, chiunque abbia la necessità di realizzare, manutenere, ristrutturare un immobile ha un ruolo centrale nella commessa edile accollandosi, contestualmente, compiti di programmazione, organizzazione e controllo della sicurezza già dall’atto della progettazione in quel particolare luogo di lavoro che prende il nome di cantiere. In difetto si crede che, dando semplicemente mandato all’impresa “EDIL TUTTO di Pinco Pallo” di eseguire dei lavori nell’appartamento, essa abbia l’obbligo – quindi la responsabilità in toto – della sicurezza del cantiere.
Non è affatto così. Il TITOLO IV del D.Lgs. 81/2008 con l’art. 89 (Definizioni) prima e con l’art. 90, poi, (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) chiarisce perfettamente ruolo e compiti di colui per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti, ossia il committente. Al committente vengono attribuiti diversi compiti, in primis di carattere generale e, in seconda fase, di carattere particolare. Il legislatore ha messo subito in chiaro che tale figura deve entrare in gioco fin da subito nella definizione del progetto, anche in merito alle scelte sulla gestione del cantiere in sicurezza. Se tale soggetto delega tutti o alcuni dei compiti ad esso attribuiti, scrollandosi di dosso le responsabilità connesse, dovrà incaricare un responsabile dei lavori (R.L.) che avrà l’autonomia decisionale in tutto o in parte (vedi attribuzioni specifiche nell’atto formale di delega), nello svolgimento dei compiti ad esso delegati. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza, che rimane in capo al delegante (COMMITTENTE) attraverso sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 – (…con efficace sistema di verifica e controllo).
Tra i compiti generali, riconducibili perlopiù alle fasi di progettazione dei lavori, il committente si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Tra i compiti particolari, connessi prevalentemente alla fase immediatamente prima dell’inizio dei lavori e durante i lavori, si elencano:
Durate le fasi preliminari di progettazione dell’opera, il D.Lgs. 81/2008 prescrive che, se è prevista la presenza di più imprese anche non contemporaneamente, il committente o R.L., contestualmente all’incarico di progettazione e comunque prima dell’affidamento dei lavori, deve nominare il CSP. Quest’ultimo è un professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Si potrebbe evitare di nominare un CSP al momento della nomina del Progettista dell’opera solo in presenza di lavori privati non soggetti a PdC e di importo inferiore a € 100.000; comunque occorre nominare un coordinatore in fase di esecuzione (CSE) che svolga i compiti e si assuma le responsabilità del CSP qualora sia presente il criterio di “più imprese anche non contemporanee” che rimane comunque l’unica condizione necessaria per la nomina dei coordinatori.
Prima dell’affidamento dei lavori, nel caso che siano previste almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti), il committente o R.L. deve nominare il CSE, professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Se prevista la nomina del CSP o del CSE, il COMMITTENTE o R.L. trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Alle imprese operanti e/o ai lavoratori autonomi selezionati, sarà immediatamente comunicato il nome del CSP e del CSE; tali nominativi saranno riportati nel cartello di cantiere da esporre in evidenza all’ingresso dello stesso.
Nel caso in cui si debba effettuare il coordinamento della sicurezza (CSP/CSE) o nel caso in cui si prevedono opere la cui entità superi i 200 uomini-giorno (art. 89 del d.lgs. 81/2008 – entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera) il committente trasmette all’azienda sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro e, solo per i lavori pubblici, anche al prefetto, la notifica preliminare di cui all’art. 99 (all. xii del 81/2008) prima dell’inizio dei lavori e gli eventuali aggiornamenti.
Il Committente o R.L. verifica l’idoneità tecnico-professionale (art. 89 del D.Lgs. 81/2008 – possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare), in conformità all’art.90 e all’ALL. XVII, chiedendo almeno:
Chiede inoltre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori.
Se il cantiere risulta inferiore a 200 uomini-giorno e se i lavori non comportano rischi particolari di cui all’All. XI, le verifiche si ritengono soddisfatte chiedendo il C.C.I.A.A., il DURC corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’All. XVII, dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri prima menzionati.
Si potrebbero approfondire molte altre implicazioni relative al ruolo del Committente o R.L. nell’ambito dei cantieri, che però richiederebbero considerazioni troppo lunghe e approfondite. Va sottolineato che è fondamentale coinvolgere nelle decisioni, sia all’inizio che durante i lavori, anche quando non è necessario nominare un CSP/CSE, un tecnico che abbia un’adeguata esperienza in materia e che possa effettivamente dare il proprio contributo nel controllo documentale e nelle situazioni di rischio che troppe volte, purtroppo, vengono tenute scarsamente in considerazione, pagandone talvolta le conseguenze.
Articolo a cura di Vincenzo Panico
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