La sicurezza del testimone come mezzo di prevenzione e contrasto dei reati

Testimone: “persona estranea al reato, che viene chiamata nel processo per riferire i fatti di cui è a conoscenza, connessi all’oggetto del processo. La testimonianza è un mezzo di prova che obbliga colui che la rende a dire la verità”.

Sarebbero sufficienti queste poche righe per comprendere l’importanza processuale del testimone. A questa figura è demandata la descrizione di fatti essenziali per la comprensione degli eventi su cui l’organo giudicante dovrà pronunciarsi, essendo il testimone estraneo al reato ed obbligato a dire e riportare solo ed esclusivamente circostanze realmente accadute.

Il legislatore, dal canto suo, ha sempre riconosciuto la centralità probatoria della testimonianza, delineandone attentamente i confini giuridici, e predisponendo meccanismi di tutela personale di volta in volta più accurati.

Detti interventi normativi, che tanto impulso hanno tratto dalle sanguinose stragi di mafia degli ultimi decenni del secolo scorso, hanno visto la loro più recente concretizzazione nella legge n. 6 del 2018, la quale introduce novità sostanziali riguardo la protezione e le modalità di reinserimento sociale dei testimoni.

Al fine di comprendere la portata innovativa della summenzionata disciplina, occorre operare un netto distinguo fra la figura del testimone di giustizia e quella del collaboratore di giustizia le quali, sono spesso oggetto di un’erronea sovrapposizione concettuale.

Infatti, mentre i testimoni forniscono la loro testimonianza relativamente all’accadimento di un fatto delittuoso, e per tale ragione godono di una protezione da parte degli organi statali appositamente creati, i collaboratori sottoscrivono un “contratto” con lo Stato basato sulla fornitura di informazioni provenienti dall’interno dell’organizzazione criminale di cui hanno fatto parte, in cambio di benefici processuali, penali e penitenziari, della protezione e del sostegno economico per sé e per i propri familiari.

Tale caratterizzazione, oltre ad estrinsecarsi su un piano prettamente sociologico (i testimoni sono cittadini incensurati, mentre i collaboratori sono soggetti che hanno militato all’interno della criminalità organizzata) assume notevole importanza rispetto alla tipologia di informazione fornita da ciascuna categoria ed ai metodi di protezione a questa applicabili.

Di guisa che il collaboratore di giustizia, potendo rivelare aspetti relativi alla struttura, alle strategie, agli obiettivi, ai delitti ed ai rapporti di connivenza delle organizzazioni criminali, dovrà beneficiare di misure di protezione che prevedano una maggiore copertura, la creazione di una falsa identità, l’allontanamento dai luoghi di controllo delle cosche, la salvaguardia dei minori e delle madri che si ribellano alle leggi del clan.

Similmente, il testimone potendo fornire dati concernenti le condotte estorsive, intimidatorie e coercitive delle strutture mafiose di cui, suo malgrado, è vittima, dovrà essere immediatamente condotto in zone estranee all’attività criminale, dovrà godere di assistenza psicologica continuativa e di misure di reinserimento lavorativo e sociale per sé stesso e per i propri familiari.

Ovviamente il collaboratore di giustizia, essendo stato criminale a sua volta, sarà sottoposto a criteri di selezione più rigidi, dovrà fornire tutte le informazioni e gli elementi di cui è a conoscenza entro precisi termini temporali ed avrà dei limiti di pena da scontare che si differenziano in base al quantum comminatogli in sede di giudizio.

Il programma di protezione oltre a basarsi sulle misure sommariamente citate, ha subito un notevole aggiornamento a seguito della summenzionata legge n. 6 del corrente anno. Tra le novità di maggior rilievo troviamo le seguenti:

  • Le persone che a causa della loro convivenza o delle relazioni che intrattengono con i testimoni di giustizia sono soggette ad un grave attuale e concreto pericolo, sono destinatarie delle medesime misure riservate ai testimoni.
  • Al testimone deve essere garantita una condizione economica equivalente a quella preesistente. Oltre al rimborso delle spese sanitarie e del mancato guadagno, sono altresì riconosciuti l’assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfettario per i danni psicologici e biologici subiti. Qualora il soggetto si veda costretto a cambiare domicilio ovvero a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e, se il trasferimento è definitivo, l’acquisto da parte dello Stato dell’immobile o degli immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro al valore di mercato, nel caso in cui la vendita nel libero mercato non sia risultata possibile.
  • Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro
  • I criteri di selezione dovranno tenere in considerazione la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia.
  • Le misure di sicurezza non potranno comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti.
  • La durata massima delle misure di sicurezza è pari a sei anni prorogabili solo su motivata richiesta delle Autorità che le hanno proposte.
  • È previsto l’utilizzo dell’incidente probatorio e della videoconferenza al fine di non esporre i testimoni di giustizia a rischi eccessivi collegati ad un possibile riconoscimento.

Le citate innovazioni sono accompagnate dall’introduzione del cosiddetto “referente del testimone di giustizia”, vale a dire di un soggetto che dovrà intrattenere rapporti costanti e diretti col testimone al fine di assisterlo nel difficile percorso che quest’ultimo si troverà a seguire. Importante, a tal proposito, è anche il ruolo connettivo svolto dal referente rispetto al legame essenziale intercorrente fra il testimone e le istituzioni.

Per ciò che concerne, in special modo, i collaboratori di giustizia, il programma di protezione viene attuato dal Servizio Centrale di Protezione, il quale si occupa dell’assistenza e della promozione di misure per il reinserimento nel contesto sociale e lavorativo dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi alla tutela. L’obiettivo viene raggiunto attraverso il costante contatto del Servizio con le Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, nazionali ed estere, nonché con i competenti organi dell’Amministrazione Penitenziaria e con tutte le altre Amministrazioni centrali e periferiche eventualmente interessate. A queste si affiancano poi quattordici Nuclei Operativi aventi competenza regionale ed interregionale.

L’ammissione dei soggetti che parteciperanno al programma di protezione viene controllata da un’apposita Commissione ministeriale denominata Commissione Centrale. Essa è presieduta da un sottosegretario di Stato ed è composta da magistrati ed investigatori. Data l’estrema importanza del ruolo ricoperto dal testimone, la scelta della Commissione dovrà ricadere su individui la cui vita possa essere messa in serio e concreto pericolo in ragione dei fatti di cui questi ultimi sono a conoscenza e di cui dovranno dar conto nelle loro dichiarazioni di fronte all’Autorità Giudiziaria.

Da quanto brevemente esposto risulta chiaro che la disciplina della protezione testimoniale coinvolge aspetti fondamentali della lotta alla criminalità organizzata. È dunque necessario che i relativi atti normativi siano sottoposti ad aggiornamenti costanti e trovino la loro concretizzazione nell’utilizzo di tecniche di prevenzione dei reati sempre più avanzate.

Bibliografia

– LEGGE N.6, 11 GENNAIO 2018
– GIOVANNI FIANDACA/ENZO MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Zanichelli Editore, 2014
– PAOLO DE CHIARA, Testimoni di giustizia, Giulio Perrone Editore, 2014
– GIUSEPPE COLAIACOVO, I collaboratori di giustizia nell’ordinamento giuridico italiano, Centro Editoriale e Librario Editore, 2008

Sitografia

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/12/27/testimoni-di-giustizia
https://www.magistraturaindipendente.it/la-nuova-legge-sui-testimoni-di-giustizia-una-riforma-necessaria.htm
https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2018/disposizioni-per-la-protezione-dei-testimoni-di-giustizia-legge-n-6-2018

 

Articolo a cura di Matteo Cappelletti

Profilo Autore

Laureato nel 2011 con tesi in diritto penale: “Eutanasia e diritto penale” presso la LUISS Guido Carli.
Dal 2016 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2016 è titolare dello studio legale Cappelletti – Bartolucci con sede in Roma ed in Arezzo.

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