La riforma della difesa legittima
Il Parlamento ha definitivamente approvato l’attesa riforma della “legittima difesa”.
La legge 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, ha, infatti, introdotto importanti novità all’articolo 52, codice penale, e alle altre disposizioni che disciplinano l’istituto della legittima difesa.
La legge n. 36/2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio, e la sua entrata in vigore è fissata a decorrere dal 18 maggio 2019.
Vediamone subito le novità più importanti.
Come è noto, la difesa legittima è disciplinata dall’articolo 52 del codice penale e costituisce una delle cause di giustificazione, previste dall’ordinamento giuridico, al fine di impedire che l’autore di un reato venga punito per averlo commesso in presenza, appunto, di situazioni particolari che ne giustificano la commissione.
L’articolo 52, codice penale, sancisce che non è punibile chi ha commesso un reato, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma c. p., a norma del comma 2 dell’articolo 52, sussiste il rapporto di proporzione succitato se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La legge n. 36/2019, dopo la parola «sussiste» ha inserito la seguente: «sempre», stabilendo, in tal modo, che, nelle condizioni descritte nel comma 2, dell’articolo 52, l’autore del reato deve essere sempre considerato giustificato.
Il terzo comma dell’articolo 52, prevede, secondo le modifiche apportate dalla legge n. 36/2019, che le disposizioni di cui al secondo e al nuovo quarto comma, dell’articolo 52, si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale: in tal modo, quindi, colui che commette un reato, nelle condizioni di difesa legittima descritte dal comma 1, dell’articolo 52, deve sempre essere giustificato, se il fatto è avvenuto non solo all’interno del domicilio, come inteso dall’articolo 614, codice penale, ma anche all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (si pensi, ad esempio, ai casi di cronaca che riguardano tentativi di rapina all’interno di negozi, finiti con l’uccisione del rapinatore da parte del titolare dell’attività commerciale).
Il nuovo quarto comma dell’articolo 52, codice penale, a completamento della sua disciplina, stabilisce che, nei casi di cui al secondo e al terzo comma (fatti di reato commessi nel domicilio ovvero all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale) agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
La locuzione “sempre”, utilizzata dal legislatore della riforma della difesa legittima, garantisce che ogni condotta che costituisca reato, e che venga adottata alle condizioni previste dall’articolo 52, codice della strada, escluda, in ogni caso, per l’autore del fatto la sua punibilità, senza alcun dubbio e senza necessità di ulteriori approfondimenti.
Come è noto, nella commissione del reato che sia coperta da una causa di giustificazione, il codice penale vieta il c.d. eccesso colposo nel superamento dei limiti stabiliti dalla legge.
La legge n. 36/2019 ha apportato modifiche anche alla disciplina dell’eccesso colposo, di cui all’articolo 55, codice penale.
Il comma 1, dell’articolo 55, codice penale, non modificato dalla legge n. 36/2019, stabilisce che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Il legislatore della riforma ha introdotto un nuovo comma 2, specificatamente per i casi di difesa legittima, di cui all’articolo 52, codice penale, stabilendo che nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Dalla nuova disposizione si evince che non è mai possibile contestare l’eccesso colposo nella legittima difesa e, quindi, l’autore del reato non sarà mai punibile, nel caso in cui – nell’ambito del domicilio ovvero all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, ovvero nelle medesime località – compia un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone; l’autore del fatto abbia agito se l’altro soggetto abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; ovvero chi si difende sia stato in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
In tali circostanze, l’autore del fatto di reato è sempre giustificato e mai potrà essergli contestato l’eccesso colposo nella legittima difesa.
Il legislatore del 2019 è intervenuto anche in materia di sospensione condizionale della pena, introducendo il nuovo comma 6 all’articolo 165 c.p. e statuendo che nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, codice penale (furto in abitazione e furto con strappo) la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa: per cui, il giudice stabilisce, in sentenza, la sospensione condizionale della pena, solamente dopo aver verificato che il reo abbia integralmente versato alla persona offesa dal reato l’importo fissato per il risarcimento del danno.
Da evidenziare che, per il reato di cui all’articolo 624-bis, codice penale, la legge n. 36/2019 ha modificato le pene.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito, dal 18 maggio 2019, con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena è, dal 18 maggio 2019, della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Si rammenta, che, a norma dell’articolo 380, lett. e-bis), codice di procedura penale, per i delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis, codice penale, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
Per il reato di violazione di domicilio, di cui all’articolo 614, codice penale, la legge n. 36/2019 ha provveduto ad un aumento di pena.
Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, era punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; dal 18 maggio la reclusione va da uno a quattro anni.
Si rammenta che, per tale fattispecie, la perseguibilità è a querela di parte e, a norma dell’articolo 381, lett. f-bis), codice procedura penale, è consentito, nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’arresto facoltativo in flagranza di reato.
Il comma 4, dell’articolo 614, codice penale, specifica che la pena è da uno a cinque anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato: la riforma della legge n. 36/2019 ha aumentato, per il caso in questione, la reclusione, portandola da due a sei anni.
Anche il reato di “rapina”, di cui all’articolo 628, codice penale, è stato modificato dalla legge n. 36/2019.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito, dal 18 maggio 2019, con la reclusione non più da quattro, ma da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Nel caso delle circostanze aggravanti di cui al comma 3, dell’articolo 628, codice penale, la pena è della reclusione non più da cinque, ma da sei a venti anni e della multa, non più da euro 1.290 a euro 3.098, ma da euro 2.000 a euro 4.000.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628, codice penale, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, il comma 4, dell’articolo 628, prevede che la pena sia della reclusione, non più da sei, ma da sette a venti anni e della multa, non più da euro 1.538 a euro 3.098, ma da euro 2.500 a euro 4.000.
Si rammenta che, a norma dell’articolo 380, lett. f), codice di procedura penale, per il reato di rapina punito dall’articolo 628, codice penale, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
La modifica delle regole generali della legittima difesa tocca anche il diritto civile.
L’articolo 2043, codice civile, nella disciplina dei c.d. fatti illeciti, detta la regola generale del risarcimento per il fatto illecito, stabilendo che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Il successivo articolo 2044 c.c. impone immediatamente una eccezione alla regola generale di cui all’articolo 2043: non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
La legge n. 36/2019 ha aggiunto all’articolo 2044, codice civile, due nuovi commi stabilendo che:
- nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa;
- nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì, conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Il legislatore del 2019 è stato attento a disciplinare anche le spese di giustizia, per il caso in cui nei confronti del soggetto autore del reato si applichi la c.d. scriminante della difesa legittima, di cui all’articolo 52, codice penale, e venga emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
Per cui, la legge n. 36/2019, nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha inserito il nuovo articolo 115-bis.
L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche’ all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.
Infine, il legislatore del 2019 ha inteso attribuire la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, anche ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale, con l’introduzione della lettera a)ter, al comma 1, dell’articolo 132-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Per cui, priorità assoluta in sede processuale ai casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi da soggetto che, nell’ambito del proprio domicilio, ovvero all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione; ovvero, nei medesimi luoghi e per gli stessi motivi, compia un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Articolo a cura di Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.