La normativa comunitaria e nazionale relativa al regime di controllo di prodotti dual-use
(delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito)
L’attuale tendenza da parte di Organizzazioni terroristiche ad avvalersi di oggetti e materiali di libera vendita, non tracciati né tracciabili nel post-vendita, tuttavia non porta ad escludere il massiccio impiego di beni e tecnologie duali, anche detti dual-use.
Sono considerati beni e tecnologie duali quelli utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, sviluppo e utilizzo di beni militari e si differenziano dai materiali d’armamento in quanto non sono appositamente progettati per uso militare.
È stato istituito, a competenza esclusiva dell’Unione Europea, un efficace e puntuale sistema di controllo dei materiali e tecnologie dual-use con la finalità di assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali presi dagli Stati parte che hanno aderito ai regimi di controllo all’esportazione in particolare nel settore della non proliferazione.
Con il Regolamento 428/2009 (già 1334/2000) istitutivo di “regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso” – e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti (CE) di cui il più recente è il 2016/1969 – l’Unione Europea ha implementato le procedure necessarie alla tracciabilità di tali prodotti, inserendo nell’Allegato 1 quelli che richiedono le specifiche autorizzazioni per poter effettuarne l’esportazione .
Tuttavia tale elenco risulta essere non esaustivo in quanto beni non compresi nell’Allegato 1 possono comunque essere soggetti ad autorizzazione per esportazione ai sensi degli articoli 4 (a sospetto utilizzo non lecito) e 8 (per motivi sicurezza pubblica o rispetto diritti umani – anche a divieto).
Infatti in base al disposto normativo dell’art. 4 del citato Regolamento i beni necessitano di autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad un’utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi CBRN o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi. L’autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari.
La gestione dei regimi di controllo delle esportazioni è articolata, con azioni di coordinamento internazionale attuative degli accordi sul controllo dei prodotti a duplice uso trasversalmente attraverso il controllo strategico dell’Unione Europea tramite gli Stati parte e per quanto riguarda i settori afferenti la non proliferazione delle armi di distruzioni di massa tramite:
- MTCR – Missile Technology Control Regime;
- NSG – Nuclear Suppliers Group;
- AG – Australia Group.
A queste si aggiunge l’intesa intergovernativa di Wassenaar (1996), che si concentra sui controlli inerenti l’esportazione di armi convenzionali e beni a duplice impiego tramite la definizione di due liste di riferimento costantemente aggiornate: la Munitions List e la Lista degli equipaggiamenti e delle tecnologie dual-use.
La necessità del sistema di controllo comune delle esportazioni è il presupposto indispensabile per libera circolazione intracomunitaria dei prodotti duali il cui elenco viene aggiornato conformemente agli obblighi ed impegni derivanti da livello interazionale.
La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni (esportazione, intermediazione, transito, trasferimento all.4) è di competenza delle rispettive Autorità Nazionali, infatti gli Stati Membri mantengono il diritto di effettuare controlli su trasferimenti intracomunitari per alcuni beni (Allegato 4) per Ordine pubblico e Pubblica Sicurezza. Tuttavia al fine di non incorrere in difformità sull’applicazione del regolamento a livello europeo è previsto un mutuo riconoscimento di autorizzazioni tramite la regola del NO UNDERCUT (non scavalcare) per cui, se una nazione, nega una certa esportazione ad una sua impresa, tutti gli altri Paesi di conseguenza non potranno successivamente permettere che altre imprese la possano effettuare.
In Italia il decreto legislativo del 9 aprile 2003 n. 96 attua a livello nazionale il Regolamento 428/09 attribuendo al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione generale per la politica commerciale, le attività di controllo, sia anteriori che successive all’esportazione, salve le competenze di organi preposti a tutela e sicurezza ordine pubblico, controllo doganale, fiscale e valutario nonché degli organismi di informazione e sicurezza dello Stato, i quali comunque comunicano direttamente all’Autorità competente ogni notizia rilevante agli effetti del decreto legislativo. L’Autorità competente può avvalersi d’intesa con i singoli Ministeri interessati della collaborazione anche al fine di raccogliere le informazioni ed effettuare le necessarie verifiche ed ispezioni.
Per completezza d’informazione l’art. 15 del citato D.Lgs. 96/2003 prevede che senza preventiva autorizzazione ai sensi del regolamento non possono essere oggetto di trasmissione via internet “I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli allegati 1 e 4”. Viene precisato che “non è soggetta a preventiva autorizzazione la sola pubblicizzazione a scopo commerciale dei beni a duplice uso che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del prodotto”.
Al fine di non incorrere in sanzioni amministrative o penali ed eventuale confisca dei beni occorre che l’esportatore compia un approfondimento dell’analisi delle specifiche tecniche del proprio prodotto in modo da escludere che esso rientri nella lista di controllo dual use. Tale indagine deve essere condotta indagando non solo l’oggetto o la tecnologia da esportare ma anche i suoi componenti: assiemi, sottoassiemi, componenti (ricambi), software fino al livello in cui non siano ulteriormente differenziabili ed andando a ricercare il codice tramite il database dedicato del MISE.
Il codice TARIC è un metodo di classificazione ed identificazione delle merci oggetto di scambio internazionale tra gli Stati membri della Comunità Europea impiegato ai fini della determinazione delle tariffe doganali; tale codice viene anche impiegato per individuare il corrispettivo “codice dual use” ad esempio sul sito della Commissione Europea e verificare così la congruenza dei materiali che devono essere esportati rispetto alle relative liste di controllo.
Se il bene ha le stesse caratteristiche previste dalla normativa di riferimentoe la verifica di congruenza ha avuto esito positivo è necessario richiedere la pertinente autorizzazione all’esportazione al Ministero per lo Sviluppo Economico come di seguito indicato:
- Autorizzazione di esportazione specifica individuale (viene rilasciata ad un determinato esportatore per uno o più prodotti destinati ad uno specifico utilizzatore/destinatario nel Paese terzo);
- Autorizzazione di esportazione globale individuale (viene rilasciata ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti destinati a uno o più utilizzatori finali all’estero);
- Autorizzazione di esportazione generale comunitaria (Allegato II del Regolamento un’autorizzazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso);
- Autorizzazione di esportazione generale nazionale (concessa sulla base del D. Lgs 96/2003 conformemente Allegato III c – con obbligo di notifica alla CE – per: Antartide (base italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia);
- Autorizzazione di intermediazione;
- Autorizzazione di trasferimento (allegato 4).
Tali autorizzazioni possono essere subordinate ad una dichiarazione relativa all’Uso Finale dei beni e tecnologie oggetto di esportazione.
Una volta ottenuta la prevista autorizzazione essa deve essere indicata nella dichiarazione doganale nella casella 44 del Documento Amministrativo Unico DAU tramite gli estremi del documento rilasciato oppure, nel caso di beni di libera esportazione con il codice di esonero Y901 tramite il quale si dichiara che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel Regolamento comunitario solo sulla base di una dichiarazione di esonero da parte dell’azienda esportatrice.
La documentazione relativa alle esportazioni autorizzate è da conservare per 3 anni dalla fine dell’anno di esportazione e deve essere esibita a semplice richiesta di Autorità.
In caso di mancata ottemperanza della normativa esposta per l’Italia sono previste, ai sensi del citato Dlgs. 96/2003 art. 15, le seguenti sanzioni:
- Chiunque effettua operazioni di esportazione senza la prescritta autorizzazione ovvero con
autorizzazione ottenuta con dichiarazioni o documentazioni false: reclusione da 2 a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000 euro; - Chiunque effettua operazioni di esportazione in difformità di obblighi prescritti dalle
autorizzazioni: reclusione da 2 a 4 anni o con multa da 15.000 a 150.000 euro - In caso condanna o con decisione ex art. 444 cpp per i reati 1) e 2) è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni;
- Esportatore di beni non compresi in allegato 1 Reg che non fornisce ad Autorità informazioni ai sensi dell’art. 4 para 4: arresto fino a 2 anni;
- Esportatore che dopo domanda non comunica variazioni, che ometta di indicare sui documenti e nei registri commerciali gli elementi da regolamento ovvero che non conserva per i 3 anni i documenti, salvo che il fatto costituisca reato: sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. Stessa sanzione anche per chi non collabora con Autorità;
- Chiunque trasgredisce a divieto art. 14 comma 1 (assistenza tecnica fini militari): reclusione da 2 a 4 anni o con multa da 15.000 a 150.000 euro;
- Chiunque trasgredisce divieto di cui art. 14 comma 2 (assistenza tecnica fini militari): reclusione fino a 2 anni o con multa da 10.000 a 50.000 euro;
- Chiunque effettua operazioni di cui art. 15 (Internet) senza autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false: reclusione fino a 2 anni o con multa da 10.000 a 50.000 euro. E’ sempre disposto dall’autorità Giudiziaria il sequestro del sito contenente le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 15.
Come si vede il sistema di controlli posto in essere dalla normativa comunitaria e nazionale è molto restrittivo e puntale. L’uso di database costantemente aggiornati e la tracciabilità di materiali e tecnologie dual use è tale da rendere estremamente difficoltoso il reperimento legale da parte di Organizzazioni terroristiche dei citati beni, favorendo così l’impiego di sostanze e tecnologie convenzionali, nella maggior parte dei casi Do It Youreslf (DIY) che rendono più difficoltosa la detection da parte delle pertinenti figure istituzionali.
Infine tale sistema, anche alla luce della rapidità dell’odierna evoluzione tecnologica, è necessariamente in continua evoluzione ed aggiornamento. La stessa revisione degli elenchi, per evitare rallentamenti burocratici, può ora essere disposta direttamente dalla sola Commissione Europea senza l’intervento di Parlamento e Consiglio.
A cura di: Claudia Petrosini e Stefano Scaini