La gestione rifiuti e il Rischio di Incidente Rilevante in caso di incendio di sostanze pericolose e incidente

Perché la regolamentazione del settore resta insufficiente a fronte della nuova esigenza di sicurezza del processo, l’esclusione degli impianti dalla Seveso III, criticità e possibili contromisure.

Il rischio di incidente rilevante indica la probabilità che da un impianto industriale che utilizza determinate sostanze pericolose derivi, a causa di fenomeni incontrollati, un incendio o un’esplosione e che dia luogo ad un pericolo per la salute umana e/o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento.”

Al fine di prevenire i rischi derivanti dagli incidenti rilevanti, dopo i danni causati dal gravissimo incidente di Seveso nel 1976, si è andati verso un processo di regolamentazione del settore industriale.

Il quadro legislativo: la Seveso III

L’emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D. Lgs. 334/99 e dal D. Lgs. 238/2005, sono state tutte superate dall’emanazione del decreto legislativo n° 105, con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

In base a questa norma, per discriminare quale impianto sia da assoggettare alla Seveso III e quale al contrario ne resta escluso, si valutano:

  • il grado di classificazione di pericolosità (per l’ambiente e per la salute)
  • la quantità di sostanze e miscele presenti nello stabilimento.

Gli stabilimenti contenenti le sostanze pericolose nei termini specificati, hanno quindi l’obbligo di notificare la loro classificazione come “a rischio di incidente rilevante” tramite autocertificazione trasmessa all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ed entrano così a far parte di un inventario nazionale predisposto dal Ministero dell’Ambiente.

Per tali stabilimenti la normativa prevede quindi:

  • specifiche attività di controllo,
  • verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza ed istruttorie dei Rapporti di Sicurezza,
  • attività di pianificazione dell’emergenza in caso di incidente.

Per quanto riguarda gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti, siano essi destinati alla lavorazione oppure allo stoccaggio, esiste un rischio intrinseco legato alla natura stessa delle sostanze in essi contenute, il rischio è di tipo CBRN (chimico – batteriologico – radiologico) e vede inoltre la presenza di un elevato rischio incendio.

Il rischio incendio è legato sia ai processi di lavorazione, come ad esempio la triturazione che può provocare combustione, oppure scoppi di materiali tipo bombolette di gas in atmosfere esplosive, che ad atti incendiari dolosi di matrice criminale, sempre più frequenti.

Al contrario degli altri stabilimenti industriali, dove le sostanze utilizzate sono note e classificate, in questi siti è presente una grade varietà ed eterogeneità di componenti chimiche, presenti inoltre in grandi quantità.

Qualora questi materiali fossero soggetti ad incendio o venissero a contatto in determinate condizioni ambientali, si creerebbero nuove combinazioni chimiche ed effetti non conosciuti derivanti, con possibili impatti negativi sulla salute della popolazione, compromissione del suolo e dell’aria.

Resta da evidenziare che le caratteristiche di un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti restano peculiari, e gli effetti derivanti da un incendio all’interno di esse non sono assimilabili a quelli di altra tipologia di impianti industriali, in cui sono note le specifiche dei materiali e composti utilizzati.

Relativamente alla normativa in materia, proprio perché si tratta di impianti dalle caratteristiche differenti da quelli di tipo industriale e chimico tradizionali, i protocolli di sicurezza relativi a queste strutture dovrebbero essere anch’essi predisposti ad hoc, adeguati alle esigenze del processo particolare, e non semplicemente mutuati dalla normativa generalizzata.

Viene spesso trascurato il fatto che il rischio di incidente rilevante nel settore trattamento e smaltimento rifiuti viene notificato nella “TOP TEN” del database eMARS (*), che contiene resoconti di incidenti chimici e mancati soccorsi forniti al Major Hazard Bureau (MAHB) del Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) dai paesi dell’UE, del SEE, dell’OCSE e dell’UNECE (ai sensi della convenzione TEIA).

Come già specificato, dal punto di vista legislativo il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n° 105, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e con esso viene aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose e le relative soglie di assoggettabilità.

Purtroppo, nonostante l’alto rischio di incidente rilevante nel settore, i rifiuti restano esclusi dalla normativa Seveso III, relativa alle sostanze pericolose, per una problematica fondamentalmente legata alla classificazione degli agenti pericolosi.

Resta quindi solo un “potenziale” assoggettamento alla norma, valutato obbligatoriamente dai gestori delle stesse aziende, cui spetta il compito di attribuire alle sostanze pericolose potenzialmente presenti la categoria più simile contemplata nella citata normativa; così se la categoria è contenuta nella classificazione nella normativa l’impianto viene assoggettato ad essa, altrimenti ne resta escluso.

L’assoggettamento alla Seveso III implicherebbe, da parte dei gestori, il rispetto di una serie di normative e procedure più complesse ed onerose per l’azienda stessa, dobbiamo così considerare che la valutazione conduce nella maggioranza dei casi all’esclusione degli stabilimenti dalla normativa stessa.

Un esempio di esclusione riguarda le scorie pesanti prodotte nei termovalorizzatori di RSU (Rifiuti Solidi Urbani), che presentano una potenziale ecotossicità (HP14), recentemente classificata con test di laboratorio come H412 (Aquatic chronic 3), classe di pericolo non rientrante nella Seveso.

La conseguenza di ciò è stata l’esclusione dei suddetti termovalorizzatori dalla normativa stessa e dai relativi provvedimenti.

Gli eventi incidentali rilevati nel settore rifiuti, siano essi di natura dolosa o meno, indicano che, in caso di gestione di sostanze pericolose, il fatto che esse siano al di sotto delle soglie previste per l’applicazione della Seveso, non garantisce con certezza il non verificarsi di eventi incidentali, anche con conseguenze gravissime.

(Ad esempio, il funzionamento dei trituratori determina la produzione di scintille che possono così costituire un innesco di reazioni fortemente esotermiche, dando luogo ad incendi o esplosioni.)

Gli impianti, per la maggior parte dei casi non sono dotati di sistemi adeguati di sorveglianza e controllo e scarseggiano i controlli sulla gestione, il personale non viene sempre adeguatamente formato e informato sui rischi e modalità operative per contenerli, e spesso si riscontrano situazioni di sovraccarico di materiali nelle strutture, quindi viene incrementato con esso il pericolo di incendio.

Un incendio all’interno di tali impianti comporta un elevato impegno di risorse per quanto riguarda:

  • le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco
  • interventi di tutela della popolazione e territorio dal rischio chimico, batteriologico, radiologico
  • i monitoraggi ambientali e le investigazioni
  • danno economico per bonifiche e ripristini a seguito di contaminazione

Da qui l’esigenza di far emergere all’attenzione il fenomeno, le sue implicazioni e criticità, gli effetti dannosi e le contromisure possibili perché vengano arginate.

La predisposizione di prioritarie possibili contromisure relativamente ai rischi di incidente rilevante per agli impianti già in essere, vede la necessità di un ingente investimento di risorse in materia di sicurezza finalizzato a:

  • Fare prevenzione integrata e coordinata, in risposta ad un interesse sia di tutela ambientale che di migliore gestione delle risorse pubbliche
  • Effettuare frequenti controlli fisici e non solo di natura amministrativo-documentale, che verifichino apparati, strutture, formazione del personale
  • Creare un information sharing delle casistiche del fenomeno
  • Utilizzare strumenti di valutazione e gestione del rischio sviluppati ad hoc per settore della gestione rifiuti
  • Formare personale addestrato e dotare la struttura di strumenti adeguati alle necessità di sicurezza
  • Prevedere scelte tecniche che minimizzino sia i rischi che gli impatti, attraverso sistemi di sicurezza intrinseca ed adeguate riserve in caso di incidente.

Nel caso poi di predisposizione di nuovi siti destinati a questo tipo di impianti, ritengo sia necessaria una rivalutazione ed un eventuale ripensamento delle norme relative alla sicurezza in funzione dell’ubicazione e progettazione, perimetrazione, distanze di sicurezza, oltre alla dotazione sistemi di rilevamento, monitoraggio, intervento e logistica pensati ad hoc, adeguati alle esigenze e criticità di strutture che restano del tutto peculiari sul territorio.

L’obiettivo resta quindi quello di aumentare la sicurezza e ridurre i rischi relativi alla presenza degli impianti sul territorio e trasformare così “l’emergenza” rifiuti in un “ciclo virtuoso” di gestione delle risorse.

*Nota. Il sistema di segnalazione degli incidenti rilevanti eMARS è stato stabilito per la prima volta dalla direttiva Seveso 82/501 / CEE dell’UE nel 1982 ed è rimasto in vigore con la successiva revisione della direttiva Seveso in vigore oggi.

Lo scopo dell’eMARS è quello di facilitare lo scambio di lezioni apprese dagli incidenti e quasi incidenti che coinvolgono sostanze pericolose al fine di migliorare la prevenzione degli incidenti chimici e la mitigazione delle potenziali conseguenze.

 

Articolo a cura di Maria Cristina Leone

Profilo Autore

Dott. Arch. Maria Cristina Leone, laurea magistrale con lode e dignità di pubblicazione presso la “Università Federico II” di Napoli. Project Manager Consultant per progettazione civile impianti Chimici, Petrolchimici - Oil&Gas, strutture ed edifici Blast Resistant, progettazione Ospedaliera. Security Specialist Consultant; sviluppo di principi strategici di analisi ed intervento per la predisposizione di contromisure tecniche di protezione del Sistema Edificio/Ambiente per la minaccia CBRNe e la protezione delle Infrastrutture Critiche.

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