Istruttore di tiro professionale e formatore con certificazione
Dal 1981, con la legge 28 maggio 1981 n. 286, si disciplinava l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale; in particolare l’articolo 1 stabiliva che:
“Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L’iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.”
Per tutti questi anni, l’unico obbligo quindi riveniva da questa legge e di conseguenza ad esempio il personale delle Polizie Locali, delle Guardie Particolari Giurate, e altri particolari soggetti dovevano e devono annualmente frequentare le sezioni del Tiro a Segno Nazionale per mantenere la capacità di utilizzo dell’arma personale.
Se consideriamo però l’armamento individuale come Dispositivo di Protezione Individuale per l’operatore, lo stesso dovrà necessariamente essere formato specificamente all’uso.
Evidente che l’attività istituzionale dei Tiro a Segno nazionale ha una connotazione e formazione sportiva, e si comprende subito che manca (o meglio mancava) una figura professionale che formasse queste categorie non sotto il profilo sportivo, ma con una formazione professionale dedicata per il tramite di un formatore certificato (e quindi riconosciuto all’insegnamento teorico e pratico).
Con l’introduzione di un nuovo schema di certificazione delle competenze, si è finalmente normata la figura professionale dell’Istruttore di Tiro, dividendo giustamente la formazione sportiva (TSN Tiro a Segno Nazionale) da una formazione professionale.
Possiamo aggiungere inoltre che gli istruttori che operano presso delle associazioni sportive di qualsivoglia tipologia, non possono erogare formazione certificata in quanto non sono nelle condizioni legislative di poterlo fare. Volendo ampliare il contesto, qualche ASD potrebbe perfino “sconfinare” con i suoi metodi addestrativi all’attività di addestramento paramilitare con i conseguenti rischi sanzionatori.
Certificazione secondo ISO 17024
Questa doverosa premessa, necessaria per comprendere il contesto, ci porta naturalmente alla figura professionale dell’Istruttore di Tiro Professionale.
Lo schema di certificazione, attivo da pochi anni, ha definito le competenze, conoscenze ed abilità indispensabili per ottenere il riconoscimento.
Istruttore di tiro professionale e formatore con certificazione – Cersa 012/ITP
L’Istruttore di tiro è la figura professionale che si occupa di istruire, formare, addestrare tutti i soggetti che per attività lavorativa, professionale o per difesa personale, si trovano ad utilizzare un’arma da fuoco. Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, l’istruttore di tiro è quel professionista che per abilità, competenze, conoscenze, tratterà sia in termini teorici che in termini pratici la formazione secondo il D.Lgs 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro per ciò che concerne l’uso delle armi da fuoco. L’istruttore di tiro professionale, a differenza di quello sportivo che è regolamentato dal Tiro a Segno Nazionale, avrà come specifica attività quella di formare ed addestrare operatori di sicurezza pubblica e privati, oltre che a GpG, OSP, personale IdV, nonché privati cittadini che volessero approfondire le norme e le metodologie pratiche nell’uso in sicurezza dello strumento, per acquisire sicurezza, competenza e abilità a tutela utilizzatore e/o di terzi.
Sono previsti tre livelli di profilo:
- Istruttore livello 1°
Profilo professionale associato al livello EQF4, permette di formare operatori di sicurezza pubblica o privata e ai cittadini che usano il DPI per la difesa personale. Questa formazione sarà erogata sotto la supervisione didattica di un istruttore supervisore. - Istruttore Supervisore livello 2°
Profilo professionale associato al livello EQF 5, permette di essere responsabile di un progetto formativo e far da supervisore al livello 1. - Istruttore e Formatore livello 3°
Profilo professionale associato al livello EQF 6, è istruttore e formatore degli istruttori; eroga formazione e addestramento come previsto dall’articolo 73 c.4 del D.Lgs 81/08.
La formazione e addestramento sarà teorica e pratica, sia ad amministrazioni pubbliche che a società private, o privati cittadini che vogliono raggiungere un più elevato livello di sicurezza dello strumento in dotazione o uso. I livelli formativi e la certificazione raggiunta permetteranno all’istruttore di tiro di essere qualificato come istruttore e formatore secondo quanto previsto dai criteri di qualifica della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, specificatamente per quanto riguarda le armi da fuoco.
Una formazione “certificata” come sopra ha anche lo scopo di evitare l’accadimento di episodi come di seguito
https://www.udinetoday.it/cronaca/vigile-municipale-spara-collega-esercitazione-udine.html
E’ quindi necessario che venga valutato attentamente il percorso formativo e di mantenimento fatto dall’Istruttore professionale, anche per mettersi “in sicurezza” sia per il profilo dell’operatore sia per la responsabilità del personale che dirige.
Articolo a cura di Paolo Fontana
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