Inverno e neve: catene, pneumatici e sicurezza della circolazione stradale
Anche quest’anno è arrivato l’inverno, e questa stagione porta con sé la neve e tutti i problemi che con essa derivano, in particolare per la sicurezza della circolazione stradale.
Vediamo quali sono gli obblighi per i conducenti dei veicoli e per gli Enti proprietari delle strade, al fine di garantire la sicurezza stradale.
Innanzitutto, con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e), codice della strada, il quale prevede che l’ente proprietario della strada, con apposita ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”.
L’obbligo imposto dall’ordinanza deve essere reso noto agli utenti della strada mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale: il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).
Da evidenziare la differenza tra il segnale suindicato e il cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto dal regolamento di esecuzione codice della strada, che può essere, ancora, e in alternativa, previsto mediante l’adozione di apposita ordinanza dell’Ente proprietario della strada: essendo tale cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato (in qualunque periodo dell’anno, e non solo nel periodo 15 novembre-15 aprile).
L’adozione delle ordinanze degli Enti proprietari delle strade impone, quale naturale conseguenza, il controllo del rispetto delle relative disposizioni impartite, da parte degli organi di polizia stradale: in caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti, e cioè pneumatici invernali o catene, si soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 85 a Euro 338, prevista dall’articolo 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’articolo 7, comma 13, codice della strada, se in centro abitato.
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’articolo 192, comma 3, codice della strada, di ordinare ai conducenti dei veicoli, che non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, mentre se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada.
Per quanto concerne in particolare, i mezzi antisdrucciolevoli impiegabili sono gli pneumatici invernali e, in alternativa, quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011, recante “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2” e quelli rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, “Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.
Le catene da neve, che devono essere tenute a bordo del veicolo, devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo, tenuto conto che su alcuni veicoli non è previsto, né è possibile montare le catene.
Le catene da neve devono essere montate almeno sulle ruote degli assi motori: per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Per quanto riguarda, invece, gli pneumatici, quelli invernali, per essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate, devono essere identificati dalla marcatura M+S ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”, che significa mud & snow (fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).
In commercio, esistono ancora gli pneumatici chiodati: essi sono disciplinati dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71, del 22 ottobre 1971, la quale prevede quanto segue:
Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
- sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande degli pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
- uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.
Per quanto riguarda i veicoli a due ruote, le ordinanze degli Enti proprietari delle strade escludono dall’obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene al seguito, per i ciclomotori a due ruote e i motocicli, ma precisano che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, e cioè dal 15 novembre al 15 aprile, tali veicoli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Da un punto di vista delle responsabilità degli Enti proprietari della strada, la giurisprudenza ha evidenziato una responsabilità da custodia, a norma dell’articolo 2051, codice civile.
Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere:
- le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, dove l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode;
- da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio, dove dovrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Da evidenziare, infine, come, da un punto di vista pratico, per agevolare i pedoni a mantenere l’equilibrio in presenza di ghiaccio su strade e marciapiedi è notorio che lo spargimento di sabbia e sale è il rimedio fondamentale mentre altrettanto notorio non è l’effetto positivo che deriva dall’impiego, diffuso in zone di montagna, di ghiaia e terriccio granuloso. (CORTE DI CASSAZIONE, 21 GIUGNO 2012, n. 10311).
Articolo a cura di Marco Massavelli
Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.