Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): normativa e giurisprudenza per il coordinatore
La normativa riguardante la sicurezza nei cantieri edili ruota intorno a un perno principale e inamovibile, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.lgs. n° 81/2008 che dedica l’intero Titolo IV- “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” – alla cantieristica, contenendo disposizioni specifiche e relative alla sicurezza dei lavoratori.
Non poteva essere altrimenti, essendo il cantiere uno dei luoghi di lavoro con il maggior tasso di rischio, dove la prevenzione, il controllo e la tutela dei lavoratori sono assolutamente necessari. Pilastri fondamentali di questa sezione sono:
- Il POS (Piano Operativo di Sicurezza – art. 89 lett. h);
- Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento – art. 100);
- Obblighi delle figure della prevenzione in cantiere:
Datore di lavoro (DDL – art. 90), Coordinatore per la Progettazione (CSP – art. 91) e Coordinatore per l’esecuzione (CSE – art. 92).
Il PSC è il documento redatto in fase di progettazione in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani Operativi di Sicurezza (POS) presentati dalle imprese che fanno parte di quel cantiere. Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro. È costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e una serie di tavole esplicative. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. Nell’allegato XV del medesimo D.lgs. troviamo le indicazioni specifiche per la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, necessarie a rendere completo e conforme il documento.
Come previsto dall’art.91, relativamente agli obblighi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, il PSC deve essere redatto insieme al fascicolo dell’opera, nei casi previsti dalla norma. Sarà poi il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ad attuare il Piano e controllare il rispetto delle sue diposizioni da parte delle imprese esecutrici, sia nel rispetto delle misure di sicurezza indicate e sia nella conformità del proprio POS rispetto a quanto previsto nel PSC. La redazione del PSC è prevista nel momento in cui all’interno del cantiere vi siano due o più imprese a svolgere i lavori, anche in maniera non contemporanea: quindi il Committente dei lavori è obbligato a nominare un Coordinatore della Sicurezza sia in fase progettuale e sia in fase di esecutiva. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art. 90, comma 5, D.Lgs. 81/2008). In assenza delle nomine dei CSP e CSE ove previsti dalla norma, e conseguentemente, in assenza di PSC, il D.Lgs. 81 prevede delle sanzioni penali a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori (art. 157), e anche a carico dei Coordinatore della Sicurezza (art. 158).
Struttura di un Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il documento è suddiviso in 17 “sezioni”, ognuna delle quali tratta almeno uno specifico argomento previsto dall’allegato XV, punto 2.
Il punto cardine del Piano, da valutare con la massima attenzione, è la gestione delle interferenze che si vengono a creare in cantiere data la presenza di più ditte, anche se non contemporaneamente. Si parla di rischi interferenti nel momento in cui gli operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro; è quindi il caso in cui diverse realtà lavorative, con ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorano nello stesso sito, nello stesso momento, o in alcuni casi in successione se, comunque, gli effetti del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene successivamente.
Caso di studio
Da uno studio effettuato nella provincia di Frosinone nel 2018, con tesi intitolata “Qualità dei Piani di Sicurezza e Coordinamento” presso il Dipartimento di “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” dell’Università Sapienza, in collaborazione con il Servizio Pre.S.A.L. della ASL di Frosinone, sono state riscontrate le maggiori carenze che ricorrono più volte nella redazione dei PSC, specificamente su quelli che sono i requisiti chiave della gestione delle interferenze in cantiere. Dopo una raccolta di 35 PSC, questi sono stati analizzati utilizzando una griglia di valutazione elaborata dal Gruppo Regionale del Lazio per la sicurezza in Edilizia nel 2009. Tale strumento di valutazione è stato già testato nei servizi di vigilanza e viene utilizzato tuttora dagli addetti ai lavori come strumento di valutazione per l’accertamento dei contenuti minimi per la stesura dei PSC.
A partire dalle scelte progettuali, strutturali, architettoniche e tecnologiche, sono state riscontrate complessità nel trovare un PSC con tali aspetti ben curati, ma soprattutto affrontati dal coordinatore attraverso un confronto con eventuali progettisti. Si tratta di una carenza che porta, sia durante la pianificazione che durante l’esecuzione dei lavori, a sottovalutare i rischi, soprattutto quelli interferenti.
Legato a ciò, è stato verificato che nella gran parte dei casi risulta la mancanza di tavole e disegni tecnici esplicativi (planimetrie di cantiere), richiesti anche dalle disposizioni tecniche e legislative. Ove presenti, non risultano esaustivi e, spesso, sono allo stesso tempo non completi.
Un’altra importante criticità nell’analisi è stata riscontrata nella valutazione delle interferenze che possono verificarsi in cantiere. Sebbene risultavano sempre presenti le descrizioni delle attività lavorative, suddivise in fasi e sotto-fasi con i vari rischi annessi e le necessarie misure di prevenzione e protezione non venivano prese in considerazione le interferenze che potenzialmente potevano crearsi durante la lavorazione.
È previsto dalla normativa, inoltre, la redazione di un cronoprogramma dei lavorati con l’evidenza delle interferenze temporali, ma in pochissimi casi questo è allegato al Piano. Si tratta, di conseguenza, di un’errata valutazione, in quanto mancano poi le individuazioni e gli sfasamenti spaziali e/o temporali, le prescrizioni operative previste per le diverse lavorazioni e le relative misure di protezione per gli eventuali rischi interferenti residui.
I coordinatori, in progettazione e in esecuzione, in molti casi non aggiornano il Piano di pari passo l’andamento dei lavori; ciò sta a significare probabilmente anche una mancata vigilanza del coordinatore stesso durante le attività lavorative (quindi l’assenza del coordinatore in cantiere) e la mancanza di riunioni di coordinamento con i datori di lavoro delle diverse imprese, anche per l’aggiornamento dei POS.
Le carenze sopra riportate si configurano come cause o concause al verificarsi di infortuni in cantiere più o meno gravi, se non addirittura mortali.
Giurisprudenza in materia
È soggetta a sanzione non solo l’omessa redazione del PSC per i cantieri ma anche una non corretta elaborazione del documento stesso, quindi la violazione dei contenuti minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs.81/2008.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione del 13 aprile 2012, n° 13986 dichiarava colpevole del reato di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, art. 91, comma 1, il CSP “perché il piano di sicurezza non è redatto conformemente a quanto indicato nell’allegato XV stesso decreto, in quanto non è specificato la fase di lavoro che si sta eseguendo in cantiere, (…)” e del reato di cui allo stesso D.lgs. art. 92, comma 1, lettera a) “perché il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non ha verificato l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali contenute nel PSC”.
Altra sentenza che vede protagonista il CSP è data dalla Corte di Cassazione di Trento con sentenza n° 45862/2017 del 5 ottobre 2017,che ha rigettato il ricorso proposto dal CSP/CSE ing. F.P., per “aver omesso di corredare il piano di sicurezza e di coordinamento di tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni (…) sia per aver omesso di verificare la coerenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa esecutrice con il piano di sicurezza e coordinamento”.
In conclusione, si può affermare che sono i coordinatori i primi a sottovalutare quanto sia importante redigere correttamente un PSC. Il settore delle costruzioni – come si evince dai dati INAIL – purtroppo è uno dei più colpiti da eventi infortunistici e/o mortali. Tanti di questi eventi in si verificano in cantieri in cui sono presenti delle interferenze create tra più imprese e quindi date dalla sovrapposizioni di fasi lavorative, dove il PSC diventa, a nostro parere, uno degli strumenti fondamentali da cui partire per aumentare in maniera decisa la sicurezza in cantiere e la riduzione dei fenomeni infortunistici.
Articolo a cura di Pasquale Bernardo e Luigi Conte