Gabrielli, PS, meno del 29% istituti di vigilanza hanno certificazione in regola

Solo 393 istituti di vigilanza privata su 1367, ovvero appena il 28,74%, sono in regola con la certificazione prevista dalla normativa vigente. Questo il monito lanciato dal Capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare emessa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza.

La Circolare, dopo aver ripercorso in maniera esaustiva il contesto e l’iter normativo che hanno portato all’emanazione del noto DM 115/2014 in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, e dopo aver ricordato l’intervento apportato dall’Anac nel 2015 con le Linee Guida in tema di procedure di affidamento dei servizi di vigilanza privata, spiega come solo una piccola minoranza della aziende operanti nel settore sia in linea con la normativa, l’elenco è disponibile al segeunte link http://www.poliziadistato.it/statics/24/elenco-istituti-certificati.pdf, un aspetto preoccupante se si considera che la stessa P.A. si rivolge agli istituti di vigilanza privata.

Quello della vigilanza privata è un settore che opera in un ambito molto delicato dal momento che questa “si estrinseca nello svolgimento di compiti di natura anche attiva che puntano alla prevenzione di reati contro il patrimonio, alla tutela di installazioni e infrastrutture di particolare rilievo pubblico e che contempla pure l’uso delle armi per esigenza di difesa personale”.

Proprio in virtù del compito che gli addetti alla vigilanza privata svolgono, le autorità sottolineano la necessità dover rispettare specifici e stringenti requisiti organizzativi e professionali. Il rispetto degli standard organizzativi e di funzionalità tecnica risponde ad un ulteriore interesse pubblico, quello cioè di assicurare che il personale dipendente degli istituti di vigilanza privata operi sempre in condizioni di adeguate safety e security, riducendo al minimo l’esposizione ad eventuali rischi per l’incolumità personale.

Proprio a causa del ruolo svolto da questa aziende e dall’impossibilità di escludere da subito dal mercato quelle inadempienti, sebbene ciò vada a minare la regolarità dello stesso, la circolare invita le società interessate a presentare entro il prossimo 10 agosto il piano che le stesse intendono seguire per mettersi in regola con la normativa vigente seguito da un report definitivo delle misure adottate entro il 31 gennaio 2018.

Dato il numero di aziende interessate, la circolare spiega anche come intervenire in casi diversi, ovvero quelli per gli istituti non in regola con la certificazione con licenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del DM 115/2014 (cioè fino al 2 settembre 2014 e ad oggi in vigore); e quelli per gli istituti non in regola con la certificazione con licenza rilasciata (o rinnovata) dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014.

Nel primo caso, tenendo conto che le autorizzazione di polizia in questione, in ragione della loro durata triennale, giungeranno comunque a scadenza in un arco temporale ristretto (e cioè entro il 2 settembre p.v.), il percorso da intraprendere potrà essere articolato come segue:

  • adozione di un provvedimento con il quale l’istituto inadempiente venga avvertito che non si procederà al rinnovo della licenza in difetto della certificazione, e, contestualmente, diffidato a produrre la stessa entro un termine compreso tra i 40 e i 60 giorni, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’incameramento della cauzione;
  • conferma, con il provvedimento di incameramento, che in difetto della produzione della certificazione entro un ulteriore termine massimo di 120 giorni, non si farà luogo al rinnovo della licenza.

Le eventuali licenze in scadenza durante l’espletamento della procedura potranno essere rinnovate all’inderogabile condizione del rispetto dei suddetti termini per la produzione della certificazione di qualità. In caso contrario, il Prefetto dovrà procedere alla revoca sanzionatoria di cui all’art. 257-quater, comma 2, del RD 635/1940, difettando nell’operatore economico un requisito espressamente richiesto per il conseguimento e il mantenimento del titolo di polizia.

Nella seconda fattispecie invece in linea di principio, l’Amministrazione ha la possibilità di avvalersi dello strumento dell’annullamento d’ufficio, ai sensi della legge 241/1990, come modificato dalla legge 124/2015, e cioè di emanare un provvedimento di annullamento entro 18 mesi dal rilascio della licenza, articolando la procedura come segue:

  • adozione di un provvedimento con il quale l’istituto inadempiente venga diffidato a produrre la certificazione entro un termine compreso tra i 40 e i 60 giorni, decorsi inutilmente i quali si provvederà all’incameramento della cauzione;
  • in caso di inottemperanza alla diffida per difficoltà di carattere organizzativo, valutazione della possibilità di accordare un ulteriore termine massimo di 120 giorni.

A questo punto, si apriranno due strade: in caso di produzione della certificazione nei termini, quest’ultima produrrà un effetto “sanante” che sarà attestato in un apposito atto del Prefetto; in caso contrario, laddove quindi permanga la situazione di inottemperanza, il Prefetto procederà ad annullare la licenza ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990.

Diverso sarà invece il caso in cui, in considerazione della data di rilascio della licenza, siano già decorsi i 18 mesi per poter seguire l’iter dell’annullamento d’ufficio. In questa ipotesi, le Prefetture dovranno comunque adottare iniziative volte a sollecitare gli istituti di vigilanza a munirsi della certificazione di qualità, sviluppando mirate azioni di controllo sia per la verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi e professionali previsti dalla normativa vigente.

A cura di: Fabrizio Di Ernesto

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