Esposizione ad agenti biologici: l’importanza del DVR ai tempi del Covid-19

Premessa

Con la Direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020, la Commissione europea ha apportato modifiche all’Allegato III della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, facendo ufficialmente rientrare il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” (SARS-CoV-2) tra gli agenti biologici del gruppo 3.

Il rischio da esposizione ad agenti biologici

In ambito europeo, il rischio di esposizione ad agenti biologici è contemplato dalla Direttiva 2000/54/CE, che contiene disposizioni volte a tutelare la salute dei lavoratori esposti a questa particolare tipologia di rischio, stabilendo le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione a tali agenti sul luogo di lavoro.

All’Allegato III della medesima Direttiva troviamo un elenco degli agenti biologici – con relativo livello di rischio di infezione – che, ad oggi, è noto possano causare malattie infettive nell’uomo.

Tale elenco include: batteri, virus, parassiti, funghi.
Come si legge al punto 6 dell’Introduzione all’Allegato III, si tratta di un elenco “dinamico” dal momento che esso “riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito. Esso è aggiornato non appena non riflette più lo stato delle conoscenze”.

A livello nazionale, la tutela dei lavoratori esposti ad agenti biologici sul luogo di lavoro è rinvenibile nel Titolo X, D. Lgs. 81/08 “Esposizione ad agenti biologici”.

Tale normativa prevede che per agente biologico debba intendersi “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

A seconda del rischio di infezione, gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:

  • gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
  • gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
  • gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Come si diceva in premessa, la Commissione europea – al netto di polemiche da parte degli scriventi – ha stabilito che il Coronavirus sia da far rientrare tra gli agenti biologici del gruppo 3 e ciò in quanto “può causare gravi malattie nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati” (cfr. Considerando n. 6, Direttiva 2020/39 della Commissione europea).

Esposizione ad agenti biologici e valutazione dei rischi

Ai sensi dell’art. 28, D. Lgs. n. 81/08: “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (…)”.

Con specifico riferimento al rischio da esposizione ad agenti biologici, la normativa prevenzionistica prevede all’art. 271, D. Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro debba, nella valutazione del rischio, tenere in considerazione “tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, e in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b)
dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c)
dei potenziali effetti allergici e tossici;
d)
della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e)
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f)
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati”.

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà contenere, in presenza del rischio da esposizione ad agenti biologici, le seguenti informazioni:

a) l’indicazione delle mansioni che comportano l’esposizione;
b) l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni di cui al punto che precede;
c) le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
d) le misure preventive e protettive adottate in relazione al rischio biologico;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a un agente biologico del gruppo 3 o 4 nel caso occorra un difetto nel contenimento fisico.

Il datore di lavoro dovrà ripetere la valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici ogniqualvolta intervengano modifiche all’attività lavorativa che abbiano impatti significativi in materia di salute e sicurezza e, comunque, ogni tre anni.

In tema di esposizione ad agenti biologici, giova evidenziare come la valutazione del rischio specifica sia da effettuarsi non solo quando tale esposizione sia intenzionale (ovvero, il virus è introdotto o, comunque, è volutamente presente nell’ambiente di lavoro) ma anche qualora non sia deliberata, come nel caso del Covid-19 (artt. 266, 271, D. Lgs. n. 81/08).

Con specifico riferimento al Covid-19, l’Inail, nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, ha proposto una nuova metodologia di valutazione del rischio, che vada a integrare il relativo documento (cd. DVR), sulla base dei seguenti criteri:

  • esposizione (probabilità di venire a contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle attività lavorative, es. il personale medico è da considerarsi a rischio alto);
  • prossimità (mansioni lavorative che non consentono un adeguato distanziamento sociale, es. lavoratori addetti a catene di montaggio);
  • aggregazione (mansioni che comportano necessariamente contatti con terzi, es. ristorazione).

La valutazione del rischio alla luce del rischio contagio da Covid-19

Appurato quanto sopra, rimane da chiedersi: quali datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione del rischio di infezione da Covid-19 e, dunque, ad adottare le conseguenti procedure di prevenzione e protezione ad hoc?

Giovi evidenziare come si siano, dall’inizio della pandemia, create due correnti di pensiero, tra chi ritiene, da un lato, che la valutazione del rischio non debba includere anche il rischio contagio da Covid-19, sulla base dell’assunto secondo il quale la condizione venutasi a verificare è del tutto eccezionale e, dall’altro, chi ha ritenuto che, stante le modalità e le caratteristiche della diffusione del virus, tutti i datori di lavoro, a prescindere dall’attività svolta, debbano aggiornare il DVR.

A parere di chi scrive, non può accogliersi né l’una né l’altra delle correnti di pensiero, trattandosi di eccessive generalizzazioni.
Invero, sembrerebbe più opportuno ritenere che, stante il fatto che tutta la popolazione – di qualsiasi età, lavoratori e non – sono esposti al rischio contagio, i datori di lavoro tenuti all’aggiornamento del DVR siano quelli la cui attività aziendale espone i propri lavoratori a un rischio maggiore rispetto alla generalità della popolazione – ossia, in primis, medici e altro personale sanitario.

Oltre alla categoria appena richiamata possiamo far riferimento a una buona fetta di attività che raggruppa più di 9 milioni di dipendenti obbligati, chi più chi meno, a doversi fermare durante il periodo di lockdown. I settori più colpiti sono stati anche quelli dove si concentravano la maggior parte delle attività “human intensive” o di “relazione e rapporti col pubblico” e, quindi, per definizione, più esposti al rischio contagio.
Stiamo parlando del mondo delle costruzioni e del real estate e del settore tessile, seguiti dalle attività ricettive e dal commercio all’ingrosso (con percentuali superiori al 70%).

Per i datori di lavoro operanti in questi settori, sembrerebbe potersi affermare che l’omissione dal DVR della valutazione del rischio contagio da Covid-19 possa configurare una ingiustificata – e del tutto inammissibile – applicazione parziale degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Articolo a cura di Carolina Valentino e Marco Bonsanto

Profilo Autore

Carolina Valentino, avvocato presso il Foro di Milano, conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi, ha sin da subito incentrato la sua carriera lavorativa nell’ambito del diritto penale, con particolare riferimento ai temi inerenti la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, la Salute e sicurezza sul lavoro e l’ambito della Privacy.

Profilo Autore

Marco Bonsanto, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, si occupa da circa 10 anni di valutazione del rischio di credito per corporate e pubbliche amministrazioni. Specializzato in Business Sustainability Management alla Cambridge University – Institute for sustainable leadership, si occupa inoltre di attività di ricerca su temi economico-finanziari e di sostenibilità, sia sociale che ambientale.

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