Droni: uso illecito e sanzioni

Nei precedenti articoli[1] si è affrontato l’argomento “droni” (Aeromobili a pilotaggio remoto) rappresentando la pericolosità di tali apparati volanti sia sotto il profilo della safety che della security. Si è fatto cenno alla possibilità di violare i sistemi informatici di tali apparati ed alla carenza di controlli da parte delle Autorità ordinariamente preposte alla pubblica sicurezza ovvero al commercio.

Si è concluso ponendo in risalto il paradosso tra le procedure di controllo cui sono normalmente preposti i giocattoli e l’assenza totale di monitoraggio/controllo dei droni e delle singole componenti che lo compongono.

Problema che alcuni Stati dell’UE hanno iniziato a studiare al fine di trovare soluzioni, a differenza dell’Italia dove le sanzioni parrebbero rivolte soprattutto a chi, quantomeno, il corso, l’esame e la certificazione le ha ottenute.

Si castiga pesantemente chi per “fretta” dimentica a casa il tagliando assicurativo dell’APR e si lascia al caso chi invece i droni se li assembla in casa per chissà quale utilizzo.

Ma facciamo un passo indietro per distinguere fra gli aeromodelli utilizzati per fini ricreativi e quelli usati per fini professionali. I primi possono essere fatti volare di giorno, mantenendo il contatto visivo diretto, fino ad una distanza di massimo 200 metri dal pilota e a un’altezza massima di 70 metri, e senza utilizzare il volo autonomo su percorsi al di fuori dalla vista del pilota. Vanno esclusi i centri urbani e i parchi pubblici e non bisogna essere nel raggio di 5 chilometri da un aeroporto o in un’area dove sia esplicitamente proibito volare in assoluto[2].

Di seguito vengo riassunte le prescrizioni per gli APR/SAPR[3] di massa operativa al decollo inferiore ai 2 kg:

PRESCRIZIONE FONTE NORMATIVA / REGOLAMENTARE FATTOR COMUNE
APR con massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h

 

Le operazioni condotte con tali apparati sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi.

Al pilota non è richiesto il possesso di un Attestato.

Art. 12, co. 2,5 del Regolamento Enac sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (ed. 2, emendamento 4) – aggiornato al 21 maggio 2018 E’ proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
SAPR massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg Le operazioni specializzate (servizio a titolo oneroso o meno, come ad esempio riprese cinematografiche, monitoraggio ambientale, fotogrammetria, etc) condotte con tali apparati sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato. Art. 12, co. 1 del Regolamento Enac sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (ed. 2, emendamento 4) – aggiornato al 21 maggio 2018

Per quanto riguarda invece i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, viste le loro applicazioni professionali (operazioni cd. specializzate), sono sottoposti a numerosi controlli e si richiedono autorizzazioni per il loro utilizzo: la violazione di tali previsioni può comportare l’applicazione di sanzioni.

Nel presente articolo verrà pertanto affrontato l’argomento sanzioni le cui fonti interne sono principalmente due:

  • il Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto[4] dell’Enac;
  • il Codice della Navigazione[5].

Partendo con la disquisizione in medias res, si accennava alla polizza assicurativa prevista obbligatoriamente dall’art. 32 del richiamato regolamento che recita:

Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art.7 del Regolamento (CE) 785/2004[6].

All’operatore SAPR, quindi, sprovvisto di tale copertura, verrebbe comminata una sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro[7]. Ovverosia da 100 a 200 volte il prezzo medio di un drone.

Ma la stravaganza arriva dalla disciplina sanzionatoria afferente il Regolamento 785: l’art. 3 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 197 prevede[8] infatti che l’operatore SAPR che “non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 30.000 euro”.

Il paradosso, tuttavia, inizia a farsi sentire più pesante (rectius, imbarazzante) allorquando sia previsto che il pilota comandante di SAPR di massa massima al decollo inferiore ai 25 Kg che, autorizzato ad effettuare attività di volo in operazioni specializzate non critiche o in possesso di dichiarazione per operazione specializzata non critica, sorvoli, rispettivamente:

  1. aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, aeroporti;
  2. infrastrutture, aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, linee e stazioni ferroviarie,autostrade e impianti industriali;

debba rispondere di una ammenda di 516 o 206 euro (artt. 1228 e 1231 del C.d.N.) ovvero con l’arresto fino a 6 mesi e fino a 3 mesi.

Il paradosso risiede nel fatto che nonostante il legislatore abbia previsto la possibile carcerazione nei casi sopra esposti e quindi, teoricamente una pena ben più afflittiva di quella pecuniaria in quanto privativa della libertà personale, concretamente nessun Pubblico Ufficiale prima, e Pubblico Ministero/Gip potrà mai rinchiudere un pilota di droni in una casa circondariale perché svolazzava in aree non previste.

Paradossale è pertanto che chi dimentica a casa il tagliando assicurativo debba farsi il mutuo per pagare la sanzione e chi invece svolazza per il paese sulle teste di bambini ed anziani possa cavarsela con meno cinquecento euro di sanzione e lo spavento di una (mezza) denuncia penale.

Continuando con la disamina delle possibili violazioni derivanti dall’utilizzo illecito del drone va certamente contemplata la possibilità di interferire illecitamente nella vita privata delle persone che sono “terze” rispetto alle operazioni. In particolare l’art. 615bis del Codice Penale stabilisce che “chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Le stesse riprese del drone potrebbero inoltre integrare l’ipotesi di trattamento illecito di dati personali, disciplinato dal codice della privacy e dal GDPR. In tali casi, potrebbe essere chiamato a risponderne anche il soggetto che ha commissionato le riprese aeree, detto committente, e non soltanto l’effettivo pilota del velivolo.

Avviandoci alla conclusione del presente elaborato emergono certamente due spunti di riflessione ed un conseguente corollario.

Il primo ci porta certamente a riflettere sulla necessità di rielaborare le norme, apportando le giuste correzioni alle sanzioni in ragione del disvalore prodotto, tenuto conto del bene giuridico protetto: è ben più grave il nocumento producibile dallo schianto di un drone su una persona in un assembramento urbano rispetto alla dimenticanza di un foglio di carta che riproduce gli estremi di una polizza e che può essere verificato da remoto o ex post.

Il secondo afferisce al drone in quanto macchina volante complessa che, per essere immesso in commercio nel territorio comunitario e nazionale, deve rispettare requisiti, superare dei test e procedure di commercializzazione ben più stringenti di quelle attuali.

In ultimo occorre riflettere su questi argomenti per divulgarli agli avventurieri, ovvero a coloro i quali acquistano senza sapere a quali conseguenze vanno incontro e quali possono essere i rischi al di là delle leggi, dei regolamenti e delle relative norme precettive e proibitive.

Note

  • [1]https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/droni-sicurezza-e-normativa-dei-velivoli-a-pilotaggio-remoto/ ;
  • https://www.safetysecuritymagazine.com/articoli/aeromobili-a-pilotaggio-remoto/ ;
  • [2]https://www.enac.gov.it/;
  • [3] Per essere pratici, occorre chiarire APR (aeromobile a pilotaggio remoto) è l’oggetto volante (il drone), mentre il SAPR (Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto) è l’oggetto volante con tutti gli strumenti utilizzati per pilotarlo (radiocomando, monitor/cellulare, etc). L’oggetto volante utilizzato per scopi ricreativi o sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo e senza ausilio di aiuti visivi (come, ad esempio, il monitor sul radiocomando), è un aeromodello, di contro, utilizzato per fini professionali, è un SAPR.
  • [4] Edizione 2 del 16 luglio 2015, così come emendato il 21 maggio 2018;
  • [5] R.D. 30 marzo 1942, n. 327, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230;
  • [6]del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato successivamente nel 2010 dal Regolamento (UE) 285/2010;
  • [7] Art. 1234 (“Omessa assicurazione obbligatoria”) del C.d.N.;
  • [8] La norma in esame è costruita per i vettori aerei ma è applicabile evidentemente anche ai Sapr;

A cura di: Nicola Tigri

Profilo Autore

Già Ufficiale d’Accademia della Guardia di Finanza, congedatosi nel grado di Capitano.
Nell’ultimo incarico è stato al comando della Sezione Sicurezza/Audit e E-Government del Comando Generale del Corpo. Già responsabile del Security Operation Center (SOC) della GDF, membro del Computer Emergency Responce Team del Ministero dell’Economia e delle Finanze (CERT-MEF) in qualità di NaIT, membro del Tavolo permanente interministeriale per gli adeguamenti al GDPR.
Esperto di cybersecurity ed acquisitore/analista forense certificato, è pilota d’ala fissa (PPL-A) e pilota di droni (abilitato per operazioni cd. critiche).

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