Covid-19, D.P.C.M., ordinanze di chiusura delle strade e relative competenze

Al momento della redazione del presente approfondimento, è in vigore il D.P.C.M. 24 ottobre 2020: precisazione necessaria, in considerazione dell’evolversi della situazione, a seguito della quale è facile che si susseguano velocemente vari provvedimenti governativi, a tutela della situazione sanitaria nazionale, che si evolve molto velocemente e che, quindi, necessita di adeguamenti normativi rapidi.

Tornando al nostro D.P.C.M. 24 ottobre, valido fino al 23 novembre 2020, vogliamo soffermarci su alcuni aspetti che hanno creato dubbi interpretativi, soprattutto nei confronti degli enti locali.

Innanzitutto, ci si vuole riferire alla disposizione che prescrive, al numero 3, che “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Questa disposizione, già presente nel D.P.C.M. 18 ottobre 2020, ha creato vari dubbi applicativi, in riferimento, in particolare, al soggetto istituzionale deputato all’adozione del provvedimento di chiusura: nella bozza del D.P.CM. 18 ottobre, infatti, compariva la competenza del sindaco, scomparsa, invece, nel testo definitivo, e non reinserita nel testo del D.P.C.M. 24 ottobre.

Su tale questione è intervenuto il Ministero dell’Interno, con la circolare 20 ottobre 2020, recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La disposizione introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

La previsione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID.
In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati:

  • l’articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”;
  • l’articolo 1, comma 2, lett. d) ed e), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
  • l’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramenti.

Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’articolo 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

L’articolo 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio.

È opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria.

L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e dall’articolo 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali.

L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per il principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.

Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del D.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

Resta inteso che l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.

In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private (e il conseguente deflusso), appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata, mediante, ad esempio, consegna brevi manu o trasmissione a mezzo PEC agli interessati, ovvero organizzando appositi incontri informativi.

 

Articolo a cura di Marco Massavelli

Profilo Autore

Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO) – Disaster Manager
Esperto di commercio, polizia amministrativa, circolazione stradale internazionale, protezione civile.

Condividi sui Social Network:

Ultimi Articoli