Certificazione degli auditor/lead auditor per la ISO/IEC 27001: c’è ancora troppa confusione!

Quando si parla di certificazione spesso si utilizzano termini impropri e questo genera grande confusione sul mercato.

La certificazione per sua definizione è quell’attività svolta da un organismo indipendente che attesta che una organizzazione, una persona o un prodotto risponde a requisiti definiti. Gli organismi indipendenti (o anche Organismi di Certificazione) sono organizzazioni a loro volta accreditate per poter svolgere tali attività.

L’accreditamento è regolato a livello internazionale dallo IAF (International Accreditation Forum – www.iaf.nu) e gli accreditamenti sono soggetti al mutuo riconoscimento per effetto del Multilateral Recognition Arrangement. I firmatari degli accordi ottengono il mutuo riconoscimento nei paesi sottoscrittori degli accordi.

In modo del tutto equivalente anche a livello Europeo, e stavolta per effetto di un Regolamento CE1, sono stati definiti appositi Multilateral Agreement a livello di EA (European Accreditation – http://www.european-accreditation.org). Anche in questo caso i firmatari ottengono il mutuo riconoscimento nei paesi europei sottoscrittori degli accorsi. Da notare che un paese può aver sottoscritto accordi a tutti i livelli o anche ad uno solo dei livelli.

A livello nazionale esiste Accredia (www.accredia.it) come unico organismo di accreditamento italiano, Accredia è sottoscrittore di accordi di mutuo riconoscimento sia a livello Europeo (EA) sia a livello mondiale (IAF).

È chiaro da questi primi elementi che l’accreditamento non sempre è obbligatorio (salvo i casi specificati da leggi o direttive). Così come del resto non lo è la certificazione, anche qui con le dovute eccezioni.

Inoltre la certificazione, essendo per definizione concessa da una terza parte indipendente, non può essere concessa da entità che hanno avuto parte attiva nei processi soggetti a certificazione. Ad esempio consulenti che hanno condotto l’organizzazione alla certificazione, training center che hanno formato la persona, organizzazioni che hanno prodotto un bene o che erogano un servizio.

Da qui la prima considerazione fondamentale di questo articolo: chi eroga un corso per la formazione di auditor/lead auditor non emette la certificazione di competenza ma solo l’attestato di superamento del corso (all’estero detto certificate e da qui il caos con le nostre definizioni!). Una persona al superamento dell’esame ottiene quindi una qualificazione2 e non una certificazione.

La certificazione delle competenze della persona3 avviene solo da parte degli Organismi di Certificazione del Personale in specifiche sessioni di esame e secondo criteri definiti in appositi standard e norme. Al superamento di questi esami si ottiene il certificato di competenza specifico e si viene iscritti al relativo registro, sempre gestito dagli Organismi di Certificazione del Personale.

La certificazione delle competenze degli auditor/lead auditor dei sistemi di gestione è regolata dalla ISO/IEC 17024:2012 alla quale vanno aggiunti gli schemi di riferimento (cioè le norme per cui il candidato chiede il riconoscimento della competenza, ad es. la ISO/IEC 27001:2013 e la ISO/IEC 17021-1:2015).

Per gli auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni l’elenco delle competenze richieste è specificato nel documento IAF MD13:2015 (al momento issue 1 version 2 con data di applicazione 26 maggio 2015 – reperibile a questo link: http://www.iaf.nu/upFiles/IAFMD13ISMSABcompetenceIssue1Version228052015.pdf).

In definitiva la qualifica di un auditor/lead auditor che operi per lo schema ISO/IEC 27001:2013 per un organismo di certificazione (quindi in audit di parte terza) prevede necessariamente la conoscenza ed esperienza nell’applicazione delle norme4:

  • ISO/IEC 17021 – 1:2015
  • ISO/IEC 27006:2015
  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO/IEC 27000:2016
  • ISO/IEC 27007:2011
  • ISO/IEC TR 27008:2011

Da questa lista appaiono chiari alcuni punti che devono essere presi in considerazione da candidati ed organismi di certificazione (dei sistemi e del personale):

  1. La ISO 19011:2011 non è parte delle norme/ linee guida richieste da IAF; può essere utilizzata, proprio perché linea guida e non norma di requisiti, a supporto della ISO/IEC 17021 (vedi paragrafo “Introduction” della ISO 19011:2011 con relativo specchietto riassuntivo per la sua applicabilità in relazione alla ISO/IEC 17021). In Italia gli Organismi di Certificazione dei Sistemi e del Personale chiedono che gli auditor/lead auditor abbiano anche questa competenza, che non può in alcun modo sostituire la conoscenza ed esperienza sulla ISO/IEC 17021!
  2. La non conoscenza della ISO/IEC 27006:2015 potrebbe inficiare l’attività di audit, in particolare per le modalità di gestione e conduzione degli audit sulla ISO/IEC 27001:2013; a mio avviso la non conoscenza della norma ed in particolare degli annex può inficiare significativamente sul lavoro in campo e rendere un auditor/lead auditor incapace di pianificare e gestire un audit in modo efficace (ad es. comprensione della complessità di un Sistema di Gestione, criteri di dimensionamento di un audit, campionamento multisite ecc.).
  3. La non conoscenza della linea guida ISO/IEC 27007:2011 e del documento tecnico ISO/IEC TR 27008:2011 potrebbe inficiare la capacità dell’auditor/lead auditor di condurre un audit orientato alla sicurezza delle informazioni, infatti in assenza di queste competenze l’auditor potrebbe far “virare” l’audit in modalità non idonee a considerare le specificità dello schema (ad es. il peso e l’importanza dell’Annex A della ISO/IEC 27001:2013, le opzioni per la verifica dei controlli selezionati ecc.).
  4. I corsi frequentati dai candidati dovrebbero aver considerato i fattori sopra esposti (sia per la parte teorica sia per la parte pratica/esercitativa) e quindi i relativi attestati di superamento del corso dovrebbero esplicitare in chiaro se e quali standard (inclusa la versione/edizione) siano stati utilizzati durante il corso. Da considerare gli eventuali transition period, cioè i periodi di transizione in caso di aggiornamento delle norme, in questo caso corsi ed attestati potrebbero essere riferiti a norme in fase di transizione nel qual caso è però possibile verificare quando scade il periodo di transizione e quindi la validità dei corsi e degli attestati. Il periodo di transizione delle norme è verificabile nei siti ufficiali, per esempio per la ISO/IEC 17021 la transizione è definita nel sito IAF nel documento IAF ID 11:2015 (http://www.iaf.nu/upFiles/IAFID11_ISO170211TransitionPublicationVersion06032015.pdf). Anche attraverso il sito Accredia è possibile verificare i periodi di transizione.

Fin troppo spesso in audit di affiancamento o nelle attività di formazione incontro persone con corsi “parziali” o addirittura “vecchi” rispetto al documento IAF, persone completamente ignare di queste semplici regole. Altrettanto spesso queste persone mi dicono che durante il corso nessuno ha spiegato loro questi meccanismi né che si siano cimentati in esercitazioni pratiche sulla conduzione e gestione dell’audit.

Qui si aprono quindi due ipotesi possibili:

• I corsi erogati non sono “adeguati”, sebbene registrati (o “qualificati” ) dagli organismi di certificazione del personale.

• I partecipanti si fanno “abbindolare” dal prezzo o dal titolo del corso, senza analizzare in dettaglio la validità dello stesso.

In realtà tutti i corsi “qualificati” dagli organismi di certificazione del personale dovrebbero avere le caratteristiche sopraelencate anche se distribuite in modo diverso nell’arco delle 5 giornate formative (minima formazione prevista per la prima qualificazione di un auditor, se seconda qualificazione il corso può essere ridotto a 24 ore ma questo non sempre è riconosciuto da tutti i registri per la ISO/IEC 27001).

Basta quindi una lettura attenta dei contenuti del corso per capire se quello che ho davanti è un corso “qualificato” da un Organismo di Certificazione delle Competenze (a sua volta accreditato, da Accredia per l’Italia). I dati di un corso possono essere richiesti all’Organismo di Certificazione del Personale che ha qualificato il corso oppure al provider del corso (in ogni caso è bene chiedere informazioni per iscritto per eventuali successive verifiche e ricorsi in caso di problemi).

Un ulteriore requisito per la scelta è la possibilità di iscriversi al registro corrispondente (provisional auditor, auditor, lead auditor) gestito dallo stesso Organismo di Certificazione delle Competenze o avere la garanzia che il titolo ottenuto con il superamento del corso sia valido ad iscriversi in uno dei registri equivalenti gestiti da altri Organismi di Certificazione delle Competenze (accreditati, da Accredia per l’Italia). Se poi vogliamo essere sicuri dell’efficacia e della qualità del corso basta chiedere il nome del docente e verificare che questo operi come lead auditor per almeno uno degli Organismi di Certificazione (accreditati in Italia per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) e/o se esso stesso è iscritto in almeno uno dei registri per i lead auditor dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Queste due informazioni ci dicono che saremo formati da un professionista la cui competenza è sotto controllo del registro e che questi opera effettivamente nelle materie oggetto del corso (si suppone quindi che sappia spiegarvi con esattezza tutto quello che leggete in questo articolo!).

Cosa succede invece se frequento un corso che non ha queste caratteristiche? La risposta a questa domanda è molto complessa, possiamo avere varie casistiche:

  • Corsi che non rientrano nel circuito di accreditamento (l’Organismo di Certificazione delle Competenze è accreditato da un paese che non ha sottoscritto gli accordi internazionali o non ha copertura in Italia): in questo caso, a parte l’efficacia e la qualità del corso, il titolo ottenuto potrebbe non essere riconosciuto dagli Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione. Per svolgere attività di prima o seconda parte la qualifica potrebbe comunque essere valida. La cosa opportuna da fare in questi casi è candidarsi per un esame, presso uno degli Organismi di Certificazione del Personale accreditati in Italia, per ottenere la conversione della qualifica.
  • Corsi che non hanno alcuna registrazione presso Organismi di Certificazione del Personale accreditati: questi dovrebbero essere assolutamente evitati! Infatti, in questo caso, tutta la catena di riferibilità, spiegata nei paragrafi precedenti, viene meno ed è quindi di fatto impossibile assicurare che il corso sia stato erogato secondo criteri validi ai fini della qualificazione degli auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione ed anche in termini di contenuti. Qui unica soluzione è iscriversi nuovamente ad un corso qualificato da uno degli Organismi di Certificazione delle Competenze accreditato in Italia.
  • Corsi che hanno registrazioni o accreditamenti non ISO (sistemi proprietari): in questi casi occorre fare domande dirette al provider (meglio in forma scritta) per capire se e come il titolo ottenuto possa essere utilizzato per un futuro riconoscimento. In alcuni casi esiste infatti un accordo scritto tra questi provider e gli Organismi di Certificazione delle Competenze per una sorta di riconoscimento di crediti parziali utili per future attività di certificazione delle competenze. In genere questi corsi non sostituiscono i corsi standard ma li integrano e/o supportano.

Normalmente i corsi qualificati per auditor/lead auditor hanno:

  • una sezione dedicata all’analisi delle norme di riferimento ed
  • una sezione riservata ad esercitazioni pratiche di simulazione di un audit di terza parte (almeno pianificazione dell’audit, identificazione-strutturazione-classificazione delle non conformità, report dell’audit).

I tempi dedicati per le due sezioni possono differire ma la loro somma in genere è di 40 ore (in prima qualifica) o almeno 24 ore in seconda qualifica (laddove ammesso a livello nazionale).

Con queste informazioni alla mano abbiamo almeno gli elementi formali per verificare la credibilità e validità del corso o dell’attestato. Ovviamente le considerazioni sul prezzo sono assolutamente personali ed insindacabili!

Un ultimo chiarimento per chi fosse interessato a questi corsi e comunque per tutti coloro che possano ancora nutrire qualche dubbio: per esercitare come auditor/lead auditor è sufficiente aver frequentato e superato l’esame di un corso qualificato da un Organismo di Certificazione del Personale accreditato da uno degli Organismi di Accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento IAF e/o EA. Quindi NON è necessario essere iscritti ad un registro (e quindi certificati in termini di competenza) per esercitare la professione di auditor/lead auditor.

Ovviamente essere iscritti ad un registro sopracitati è una opportunità per un professionista e per chi utilizza le sue competenze, essendo queste garantite dal sistema internazionale di certificazione ed accreditamento. A questo punto una nota per i colleghi che già operano in audit di parte terza e/o che sono iscritti ad uno dei vari registri accreditati: avete verificato di essere in linea con questi standard? Il vostro corso ed il vostro attestato sono allineati? Il vostro certificato è aggiornato? Solo garantendo la professionalità e la competenza possiamo condurre audit efficaci, proteggere il nostro lavoro e la nostra credibilità! Non dimentichiamo che proprio questo è uno dei principi della ISO/IEC 17021 che guida la nostra professione.

Buon lavoro a tutti.

Note

  1. “Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità» REG (CE) N. 765/2008.
  2. ISO/IEC 17024:2012 – req. 3.7 Qualification
  3. ISO/IEC 17024:2012 – req. 3.5 Certificate
  4. Edizioni delle norme aggiornate al 23/11/2016

A cura di: Fabrizio Cirilli

Fabrizio Cirilli: Oltre 30 anni di esperienza nell’ambito dei progetti ICT per aziende pubbliche e private. Dal 1983 lavora per aziende internazionali e nazionali nelle quali ha ricoperto differenti ruoli nella gestione, nello sviluppo e nell’audit dei sistemi informativi ed in particolare per la sicurezza delle informazioni. Dal 2001 è Amministratore Unico della PDCA Srl. Svolge attività di consulenza, audit, assessment e formazione nelle tematiche di: IT service management, information security, risk management, incident handling, business continuity, disaster recovery, security supply chain. Ha partecipato attivamente al programma di Risk Awareness di ENISA. È uno degli specialisti italiani coinvolti nel progetto “Domino” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato “Advisory Board Member” nel progetto EU “European network for the Security of Control and Real-Time Systems”. E’ membro CLUSIT, ISACA-AIEA, UNINFO, ISO, AICQ-SICEV.

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